Cassazione Civile, Ordinanza n. 18849/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di risarcimento proposta da una imprenditrice agricola nei confronti di una banca, assumendo che l'illegittima segnalazione del suo nominativo al CRIF le avesse impedito l'accesso al credito e avesse provocato difficoltà nei rapporti con alcuni fornitori, con asserito pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, anche all'immagine e alla reputazione commerciale. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. e vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse omesso di considerare fatti decisivi emersi dalle deposizioni testimoniali; violazione/falsa applicazione degli artt. 1226 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il danno avrebbe potuto essere liquidato equitativamente e che il giudice avrebbe male valutato le prove e le presunzioni; contestava inoltre la configurabilità della c.d. doppia conforme ai fini del limite al vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non avesse assolto l'onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; ha inoltre escluso che fosse configurabile il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., poiché la doglianza investiva non un fatto storico decisivo omesso, ma la valutazione delle risultanze istruttorie e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito. È stata esclusa anche la dedotta violazione dell'art. 1226 c.c., poiché la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno, qui ritenuta mancante sia sul piano patrimoniale sia su quello non patrimoniale. È stata infine ritenuta inammissibile la censura ex art. 115 c.p.c., perché diretta in realtà a contestare il peso attribuito alle prove, e non l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti. La ricorrente è stata condannata alle spese e alle ulteriori somme previste nel dispositivo, con applicazione delle statuizioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione/validità della sentenza, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché incentrata sulla rivalutazione del merito.
invocato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 132 c.p.c., senza che emergesse una specifica violazione decisiva idonea a fondare l'accoglimento.
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove o l'omesso esame di elementi istruttori.
richiamato per la denuncia di violazione/falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1226 c.c. e 115 c.p.c., ma senza che le censure fossero ritenute fondate.
la liquidazione equitativa presuppone che il danno sia già provato nell'an e, almeno in termini materiali, nel quantum; non può supplire alla mancata prova dell'esistenza del pregiudizio.
è violato solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesta il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
le presunzioni semplici sono rimesse alla prudenza del giudice di merito, che ne valuta opportunità, fatti noti e requisiti; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se motivato.
la doglianza che attacca il convincimento del giudice sul valore delle prove non integra violazione dell'art. 115, ma attiene alla valutazione probatoria riservata al giudice di merito.
richiamato insieme all'art. 1226 c.c. per affermare che la liquidazione equitativa del danno presuppone la prova del pregiudizio.
richiamato nel procedimento camerale e per le statuizioni conseguenti, a fronte della proposta del consigliere delegato.
applicato dalla Corte nelle statuizioni accessorie di condanna ulteriori rispetto alle spese di lite.
applicato dalla Corte nelle statuizioni accessorie di condanna ulteriori rispetto alle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
citato quale norma inseritrice del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la diversa lettura delle prove.
- La deposizione testimoniale è un mezzo di prova; il fatto storico eventualmente rilevante è la circostanza narrata dal testimone, non la deposizione in sé.
- La valutazione dell'attendibilità delle prove, comprese le presunzioni semplici, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- La liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. non può essere utilizzata per supplire alla mancata prova dell'esistenza del danno: presuppone che il pregiudizio sia già dimostrato.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando si contesti il peso attribuito alle prove regolarmente acquisite.
- In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
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