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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14591/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La procedura fallimentare aveva agito in responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti di più ex amministratori per danni al patrimonio sociale, deducendo in particolare: mancata convocazione dell'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale a seguito di perdite ex art. 2447 c.c.; mancata predisposizione del bilancio 2001; inerzia nel sanare irregolarità contabili pregresse; vendita di tre autovetture a prezzo inferiore al valore reale e senza versamento del corrispettivo nelle casse sociali. La Corte d'appello aveva escluso la responsabilità dell'intimato ritenendo non provato il danno, rilevando che il prezzo della vendita era entrato nelle casse sociali, che l'operazione era funzionale alla liquidazione di una società inattiva e che l'amministratore era rimasto in carica per un periodo molto breve. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di varie norme sulla responsabilità degli amministratori e sulla responsabilità solidale, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la responsabilità del resistente nonostante la conferma della responsabilità di altro amministratore per i medesimi addebiti e senza adeguata motivazione; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo relativo alla vendita delle vetture.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non conteneva specifiche censure alle plurime ragioni poste a base della decisione di merito, risolvendosi in un mero dissenso sulla valutazione compiuta dalla Corte d'appello. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione di merito su circostanze che la Corte territoriale aveva già esaminato e motivatamente apprezzato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146 l.f.

    consente al curatore di far valere in sede concorsuale le azioni di responsabilità contro gli amministratori, ma nel caso concreto la domanda è stata respinta in appello e il ricorso avverso tale statuizione è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della responsabilità per inadempimento, ma la censura è stata giudicata generica e non idonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di danno risarcibile, senza specifica confutazione della decisione impugnata.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte ai fini della decisione di inammissibilità.

  • art. 2392 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità degli amministratori verso la società, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità.

  • art. 2393 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di azione sociale di responsabilità, senza specifica incidenza sulla decisione finale.

  • art. 2394 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità verso i creditori sociali, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 2055 c.c.

    richiamato per la responsabilità solidale dei coautori del danno, ma la Corte ha ritenuto il motivo privo di specifica censura della motivazione d'appello.

  • art. 2447 c.c.

    richiamato come obbligo di convocazione dell'assemblea in caso di riduzione del capitale per perdite; la Corte d'appello aveva ritenuto non sussistente la responsabilità del resistente anche per la brevità della sua carica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo prospettato come omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché in realtà mirava a contestare un accertamento di merito già esaminato dal giudice di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se si limita a un dissenso generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi puntualmente con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito: è inammissibile quando la decisione impugnata abbia già esaminato il fatto controverso e lo abbia motivatamente apprezzato.
  • In tema di responsabilità degli amministratori, la deduzione della responsabilità solidale o concorrente richiede una specifica critica alla ricostruzione del giudice di merito; la mera affermazione che altri soggetti siano stati ritenuti responsabili per fatti analoghi non basta a cassare la decisione.
  • Quando il giudice di merito fonda l'esclusione della responsabilità anche sulla mancanza di prova del danno e sulla brevità dell'incarico dell'amministratore, il ricorso deve censurare in modo specifico tali autonome ragioni, altrimenti resta inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAmministratoriImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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