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Parere

Parere n. 152/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Teresa Anna De Cicco, Neolitica S.r.l. Amministratore Unico Sig. Guerrera Angelo, contro Regione Campania - Dirigente U.O.D. 50-18-04 Genio Civile di Benevento, avverso decreto n. 10 concernente l’ordine di sospensione dei lavori estrattivi per la realizzazione di capannone agricolo;

Giustizia amministrativa202400920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto n. 10 del 29 febbraio 2024, recante la sospensione di lavori estrattivi presso un fondo sito in località Zincolella, nel comune di Casalduni.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento regionale che ha ordinato la sospensione di lavori qualificati dall’amministrazione come attività estrattiva di roccia calcarea, svolta mediante taglio con filo diamantato, nel contesto di lavori asseritamente autorizzati da un permesso di costruire per la realizzazione di un capannone agricolo. Sono stati dedotti il travisamento dei fatti e l’erronea qualificazione dell’attività, sostenendo che si trattasse di mero spianamento e riutilizzo di materiali derivanti dallo sbancamento edilizio; la violazione dell’art. 28, comma 1, della legge regionale Campania n. 54/1985, ritenuto applicabile ai lavori eseguiti nel terreno interessato dalla costruzione di opere private; il difetto di istruttoria; la violazione delle garanzie partecipative e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. In via preliminare, il Ministero riferente ha prospettato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia fosse riconducibile a una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha escluso il difetto di giurisdizione, rilevando che il decreto impugnato non irroga una sanzione pecuniaria, ma dispone la sospensione dei lavori nell’esercizio di una funzione amministrativa di vigilanza e controllo prevista dalla legge regionale n. 54/1985 e dal PRAE. Il provvedimento rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a., trattandosi di atto relativo all’uso del territorio in materia urbanistica ed edilizia. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il sopralluogo, al quale erano presenti i ricorrenti, e la documentazione acquisita hanno fornito elementi convergenti per qualificare l’attività come estrattiva: superfici di taglio regolari, fronti verticali e levigati, dimensione dei blocchi, estensione dell’area, quantità del materiale asportato, precedente attività estrattiva abusiva e analisi delle ortofoto dal 2011 al 2023. L’amministrazione ha stimato in circa 6.323 m3 il materiale calcareo estratto dal 2016 in poi, classificato dal PRAE come pietra ornamentale, il cui allontanamento dal cantiere ricade nella disciplina della coltivazione di cave e torbiere. Non sono stati ravvisati né travisamento manifesto dei fatti né illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione tecnica amministrativa. È stata inoltre ritenuta irrilevante la censura relativa alle garanzie partecipative, poiché il provvedimento ha natura vincolata e il sopralluogo si è svolto alla presenza degli interessati; trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il ricorso è stato quindi respinto.

Osservazioni

Giurisdizione

Il decreto impugnato non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria, ma sospende i lavori estrattivi nell’esercizio di poteri di vigilanza e controllo. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a.

Qualificazione dell’attività come estrattiva

Gli elementi risultanti dal sopralluogo e dalla documentazione istruttoria — superfici di taglio regolari, fronti verticali e levigati, dimensioni dei blocchi, quantità di materiale, estensione dell’area, precedente attività estrattiva e ortofoto storiche — giustificano la qualificazione dei lavori come attività estrattiva, anziché come semplice spianamento funzionale alla costruzione del capannone.

Violazione della disciplina regionale sulle cave

L’attività accertata, concernente l’estrazione e l’allontanamento di materiale calcareo classificato dal PRAE come pietra ornamentale, ricade nella disciplina della l.r. Campania n. 54/1985, anche se i lavori sono stati prospettati come secondari rispetto a quelli edilizi autorizzati e mai eseguiti.

Travisamento dei fatti e discrezionalità tecnica

Non è stato ravvisato un travisamento manifesto dei fatti né una manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà dell’istruttoria e della valutazione amministrativa. Il sindacato sulle valutazioni tecniche resta limitato ai vizi di legittimità e non può estendersi al merito della scelta amministrativa.

Garanzie partecipative e natura vincolata

La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto. La natura vincolata del provvedimento e la presenza degli interessati al sopralluogo rendono comunque palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • art. 25, comma 1, l.r. Campania n. 54/1985

    Attribuisce all’autorità amministrativa poteri di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive.

  • art. 26 l.r. Campania n. 54/1985

    La violazione della disposizione è ravvisata nello svolgimento dell’attività estrattiva senza il rispetto della disciplina regionale applicabile.

  • art. 28, comma 1, l.r. Campania n. 54/1985

    i lavori effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e/o private, non sono soggetti alla presente normativa

    La disposizione è invocata dai ricorrenti per sostenere l’esclusione dei lavori edilizi privati dalla disciplina sulle cave, ma non conduce all’accoglimento poiché i lavori sono stati qualificati come attività estrattiva autonoma.

  • art. 87, comma 2, PRAE

    È richiamato quale ulteriore fondamento del potere amministrativo di vigilanza e sospensione dei lavori estrattivi.

  • art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a.

    controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio

    La disposizione fonda la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia relativa al provvedimento di sospensione dei lavori estrattivi.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla firma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La norma rende non invalidante la dedotta violazione delle garanzie procedimentali quando, per la natura vincolata dell’atto, il risultato non avrebbe potuto essere diverso.

  • Parere Consiglio di Stato n. 1958/2020

    In caso discrezionalità tecnica il sindacato del giudice amministrativo, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.

    Il sindacato sulle valutazioni tecniche amministrative è limitato ai vizi di legittimità e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo che ordina la sospensione di lavori estrattivi nell’esercizio di poteri di vigilanza e controllo, senza irrogare nell’immediato una sanzione pecuniaria, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a., quando incide sull’uso del territorio in materia urbanistica ed edilizia.
  • La qualificazione di lavori come attività estrattiva può fondarsi su una valutazione complessiva di elementi tecnici e fattuali, quali modalità di taglio, conformazione dei fronti, dimensione dei blocchi, quantità di materiale asportato, caratteristiche dell’area, documentazione storica e ortofoto.
  • Il sindacato amministrativo sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione resta un sindacato di legittimità e non di merito; sono rilevanti soltanto la violazione delle regole procedurali e i vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento manifesto dei fatti.
  • Quando il provvedimento di sospensione dei lavori è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, la violazione delle garanzie procedimentali non determina l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • L’esistenza di un permesso di costruire per la realizzazione di un’opera privata non esclude automaticamente l’applicazione della disciplina sulle cave qualora l’attività concretamente svolta sia qualificabile come estrazione e allontanamento di materiale industrialmente utilizzabile.

Sospensione di lavori estrattivi qualificati come attività di cava

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla proprietaria di un terreno e dalla società esecutrice dei lavori contro il decreto del Genio Civile di Benevento che ha ordinato la sospensione di lavori estrattivi svolti in località Zincolella, nel comune di Casalduni. I ricorrenti sostenevano che l’attività fosse riconducibile allo sbancamento e allo spianamento del fondo autorizzati da un permesso di costruire per un capannone agricolo.

Premesse fattuali e provvedimento impugnato

Nel corso di un sopralluogo congiunto dei funzionari regionali e dei Carabinieri Forestali sono stati rilevati lavori di estrazione di roccia calcarea mediante macchina a filo diamantato, con presenza di blocchi, pulegge, binari e superfici di taglio. L’amministrazione ha ritenuto che non fossero in corso lavori edilizi riconducibili alla costruzione del capannone agricolo.

Il terreno era di proprietà della ricorrente, mentre la società Neolitica s.r.l. aveva eseguito le lavorazioni. Il permesso di costruire comunale, con successive proroghe, autorizzava la realizzazione di un capannone agricolo. Secondo l’accertamento regionale, tuttavia, l’attività aveva riguardato l’estrazione di blocchi calcarei classificati dal PRAE come pietra ornamentale, con un volume significativo di materiale asportato.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno contestato la ricostruzione amministrativa sostenendo che i lavori fossero risalenti al 2021, che al sopralluogo non fossero presenti mezzi operativi e che l’attività consistesse nel riutilizzo di materiali derivanti dallo sbancamento edilizio. Hanno inoltre dedotto che il volume movimentato fosse inferiore alla soglia ritenuta necessaria per l’autorizzazione di cava e che la proprietaria non avesse mai svolto attività imprenditoriale di coltivazione di cave.

Sono stati dedotti il travisamento dei fatti, la violazione dell’art. 28, comma 1, della l.r. Campania n. 54/1985, il difetto di istruttoria e la violazione delle garanzie partecipative, anche con riferimento alla mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Questione preliminare sulla giurisdizione

Il Ministero riferente aveva prospettato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che la controversia riguardasse una sanzione amministrativa pecuniaria e spettasse quindi al giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione. Il decreto impugnato non irroga una sanzione pecuniaria, ma ordina la sospensione dei lavori nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti dalla l.r. Campania n. 54/1985 e dall’art. 87, comma 2, del PRAE. Poiché l’atto incide sull’uso del territorio in materia urbanistica ed edilizia, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a.

Valutazione della natura estrattiva dei lavori

La Sezione ha ritenuto adeguatamente motivata la qualificazione dell’attività come estrattiva. Sono stati valorizzati, nel loro insieme, la regolarità delle superfici di taglio, la conformazione verticale e levigata dei fronti, le dimensioni dei blocchi, l’estensione dell’area, la quantità di materiale estratto, la precedente attività estrattiva abusiva e l’analisi delle ortofoto relative agli anni dal 2011 al 2023.

Dalla relazione istruttoria è emerso che i lavori sarebbero iniziati tra il 2016 e il 2017, prima della comunicazione di inizio lavori, e sarebbero proseguiti almeno fino all’ottobre 2023. L’analisi delle ortofoto ha consentito di stimare in 1.171 m² la superficie di calcare asportata dal 2016 e in circa 5,4 metri l’altezza media dello scavo, per un volume complessivo stimato di circa 6.323 m³. Il materiale, classificato come pietra ornamentale, è stato ritenuto soggetto alla disciplina regionale sulla coltivazione di cave e torbiere.

Discrezionalità tecnica e controllo giudiziale

Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio precedente parere n. 1958/2020, secondo cui il sindacato sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione è un sindacato di legittimità e non di merito. Il giudice può censurare la valutazione soltanto in presenza di violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento manifesto dei fatti.

Nel caso esaminato, la documentazione non ha evidenziato vizi di tale gravità. L’istruttoria è stata ritenuta accurata e gli elementi raccolti sono stati considerati coerenti con la qualificazione dei lavori come attività estrattiva.

Garanzie partecipative e natura vincolata dell’atto

La Sezione ha ritenuto non decisiva la censura relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e alle garanzie partecipative. Gli interessati erano presenti al sopralluogo e avevano partecipato alle fasi di accertamento. Inoltre, la natura vincolata del provvedimento rende applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché era palese che, una volta accertata l’attività estrattiva non autorizzata, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure proposte, ha escluso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRifiutiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereVizi formali non invalidanti

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