Cassazione Civile, Ordinanza n. 16788/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società poi dichiarata fallita per ottenere la declaratoria di inefficacia di pagamenti eseguiti dalla debitrice, in periodo sospetto, in favore della società creditrice per complessivi euro 272.444,72. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva rigettato il gravame della creditrice ritenendo provata, tramite presunzioni, la sua conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice al momento dei pagamenti e reputando tardiva l'eccezione di esenzione fondata sull'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. La ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., sostenendo che i pagamenti erano avvenuti nei termini d'uso consolidati tra le parti e quindi non erano revocabili; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 67, commi 2 e 3, l.fall. e dell'art. 112 c.p.c., contestando la qualificazione dell'esimente come eccezione in senso stretto e la ritenuta tardività della sua proposizione; con il terzo ha denunciato la violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la prova della scientia decoctionis non fosse stata correttamente fornita e che gli indizi valorizzati non fossero gravi, precisi e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non rispettava il requisito di autosufficienza: la ricorrente non aveva riprodotto in ricorso il contenuto della comparsa di costituzione né specificato il deposito dell'atto processuale su cui il motivo si fondava. Il primo motivo è rimasto assorbito. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha ribadito che la conoscenza dello stato di insolvenza può essere provata per presunzioni semplici e che la valutazione degli indizi, se sorretta da motivazione non apparente o contraddittoria, non è sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore del controricorrente, al pagamento di euro 2.500 alla Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti in periodo sospetto quando il terzo conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.
L'esenzione per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso è una deroga eccezionale alla regola generale della revocabilità ed è trattata come eccezione in senso stretto, da allegare tempestivamente dal convenuto.
Richiamato per censurare la pretesa tardività della difesa; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone di indicare e riprodurre in ricorso gli atti e i documenti rilevanti; il mancato rispetto determina inammissibilità del motivo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Richiamato in relazione all'onere di provare la scientia decoctionis in capo al fallimento.
Consente il ricorso alle presunzioni semplici per dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la scelta e la valutazione degli indizi restano in linea di massima riservate al giudice di merito, salvo macroscopici errori di sussunzione.
Il vizio di violazione/falsa applicazione di legge non consente di chiedere una rivalutazione del merito sotto forma di critica alla ricostruzione dei fatti.
È ammissibile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera contestazione della valutazione delle prove.
La definizione in conformità alla proposta del relatore comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Fondano la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende nel caso deciso secondo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'accipiens può essere provata anche per presunzioni semplici, purché gli indizi, valutati complessivamente, siano idonei a sorreggere un giudizio di effettiva conoscenza e non di mera percezione potenziale.
- L'eccezione di esenzione fondata sull'esecuzione del pagamento nei termini d'uso ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., integra una difesa rimessa all'iniziativa tempestiva del convenuto e richiede l'allegazione delle circostanze da cui risulti una prassi modificativa dei termini originariamente pattuiti.
- Nel ricorso per cassazione che investa questioni processuali o atti del giudizio di merito è indispensabile l'assolvimento dell'onere di autosufficienza: il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto dell'atto rilevante e dove esso sia reperibile nel fascicolo.
- La deduzione di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo quando sia denunciata una reale falsa applicazione della regola inferenziale; non è consentito trasformare in vizio di legittimità una diversa lettura dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il controllo di legittimità non consente alla Corte di sostituire la propria valutazione delle prove, incluse quelle presuntive, a quella del giudice di merito quando la motivazione sia non apparente, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
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