Cassazione Penale, Sentenza n. 5722/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per occupazione arbitraria di un alloggio popolare (artt. 633 e 639-bis c.p.), deducendo: nullità dell'avviso di deposito per indicazioni di data errate; vizio di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.); errata applicazione della pena perché l'occupazione sarebbe iniziata nel gennaio 2018 e quindi sarebbe dovuta applicarsi la previgente sanzione pecuniaria anziché la pena congiunta introdotta dal d.l. 113/2018; violazione del divieto del ne bis in idem per una precedente condanna del Papa riferita allo stesso alloggio e a periodo in parte coincidente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per mancata consentibilità o per carenza di specificità (artt. 581 e 591 c.p.p.). Ha ritenuto che l'errore nell'avviso di deposito non abbia arrecato pregiudizio né dunque interesse a farne valere la nullità; ha condiviso la valutazione della corte territoriale che ha escluso la tenuità per la reiterazione e l'abitualità della condotta; ha confermato l'applicabilità del regime sanzionatorio introdotto dal d.l. 113/2018 perché l'occupazione è stata accertata il 13 giugno 2019, cioè dopo la novella; ha dichiarato preclusa la questione del ne bis in idem perché la verifica dell'identità del fatto richiede accertamenti di merito non deducibili per la prima volta in cassazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla Cassa delle Ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma che punisce l'occupazione arbitraria di cose immobili altrui; la Corte ha ritenuto applicabile la versione novellata per la condotta accertata nel 2019
Norma richiamata per le fattispecie connesse all'occupazione abusiva; utilizzata in combinazione con l'art. 633 per la responsabilità degli imputati
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha escluso l'applicazione per la reiterazione e l'abitualità del comportamento, valutazione ritenuta corretta dalla Cassazione
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'avviso di deposito della motivazione; la Corte ha precisato che vizi formali dell'avviso non sono rilevanti se non hanno prodotto pregiudizio e se il diritto di impugnazione non è stato compromesso
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano l'ammissibilità del ricorso per cassazione e l'onere di specificità dei motivi; la Cassazione le ha invocate per dichiarare inammissibili i motivi ritenuti non consentiti o carenti di specificità
d.l. n. 113/2018, art. 30, comma 1, convertito in L. n. 132/2018
Ha modificato il regime sanzionatorio dell'art. 633 c.p.; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina novellata perché la condotta è stata accertata successivamente all'entrata in vigore
Richiamato con riferimento alla questione del ne bis in idem e delle eventuali conseguenze di una precedente condanna; la Cassazione ha ritenuto tuttavia la questione preclusa in ragione della mancata devoluzione in appello
Massime di principio
- Un vizio formale nell'avviso di deposito della motivazione rileva solo se ha effettivamente pregiudicato il diritto di difesa o l'esercizio dell'impugnazione; la tempestività dell'atto di impugnazione neutralizza spesso il vizio formale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando emergono reiterazione o abitudinarietà della condotta: la valutazione è di merito e richiede motivazione specifica.
- Per stabilire quale normativa penale applicare si prende la data in cui la condotta è ascritta o è stata accertata concretamente: se la fattispecie è ascritta dopo l'entrata in vigore di una novella, può trovare applicazione la nuova disciplina.
- La questione del ne bis in idem sostanziale non può essere sollevata ex novo in Cassazione se la sua soluzione richiede accertamenti di fatto o la valutazione della coincidenza materiale degli eventi: tali questioni vanno dedotte e sviluppate in sede di merito (appello) o, ove necessario, dal giudice dell'esecuzione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e consentiti dalla legge processuale; argomentazioni generiche o ricostruzioni fattuali non specificamente devolute al giudice di legittimità sono generalmente inammissibili.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare alle spese processuali e irrogare sanzioni alla Cassa delle Ammende quando non sussistono giustificazioni per l'esonero.
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