Cassazione Penale, Sentenza n. 18234/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Trocino. All'indagato venivano contestati, in sintesi: 1) partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) con l'aggravante di cui all'art. 416bis.1; 2) partecipazione ad associazione a delinquere semplice (art. 416 c.p.); 3) traffico illecito di rifiuti/illecito conferimento di materiale in centrali a biomasse (art. 452-quaterdecies c.p.). La motivazione del Tribunale di merito si fondava su intercettazioni, dichiarazioni di un collaboratore (Salvatore Riolo) e su una qualificazione della ditta FKE come "impresa mafiosa", nel quadro di un ruolo attribuito a Trocino quale referente economico/"braccio destro" di Mario Donato Ferrazzo, con compiti di gestione dei rapporti con fornitori, coordinamento trasporti e cura dei rapporti economici. Il ricorso denunciava carenze motivazionali e omissioni: mancato confronto con la memoria difensiva, insufficiente valutazione della natura lecita del rapporto di lavoro, mancanza di elementi che dimostrassero la deviazione delle mansioni lavorative in attività illecite, omissione di valutazione delle risultanze tecniche (consulenza PM circa l'assenza, negli ultimi anni, di conferimenti di "rifiuti") e confusione tra reato associativo e reato continuato/abituale; contestata altresì la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce del decorso del tempo e del trasferimento dell'indagato fuori dal territorio dal 2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, rilevando plurime carenze motivazionali: insufficiente valutazione della base indiziaria a sostegno del reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), mancata motivazione adeguata circa la trasformazione di un rapporto di lavoro lecito in rapporto di natura illecita/associativa, necessità di approfondire la qualificazione dei materiali conferiti come "rifiuti" ai fini dell'art. 452-quaterdecies e di distinguere chiaramente i profili tra reato associativo e reato abituale/continuato. Sul piano delle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la necessità di verificare l'attualità e la concretezza del pericolo in relazione al decorso del tempo e all'allontanamento dell'indagato dal territorio, senza limitarsi a ragionamenti generali sulla "mafia storica". La sentenza ha quindi annullato con rinvio per nuovo giudizio motivato conformemente ai principi indicati; non ha immediatamente disposto la rimessione in libertà del ricorrente.
Norme richiamate
non presente una citazione letterale nel testo oltre alla rubrica del reato
La Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita una piattaforma indiziaria sufficiente a dimostrare l'intraneità stabile dell'indagato nella struttura mafiosa; occorre una motivazione puntuale che indichi i momenti in cui il rapporto lavorativo si è deviato in rapporto associativo
menzionato come riferimento alla partecipazione ad associazione a delinquere
Si sottolinea la necessità di distinguere il reato di associazione per delinquere dalla partecipazione a reato continuato: occorre provare l'accordo criminoso e il programma indeterminato di delitti
art. 452-quaterdecies cod. pen.
menzionato in relazione al traffico illecito di rifiuti
La Corte ha rilevato che mancano adeguate valutazioni tecniche e motivazioni sulla effettiva natura di "rifiuti" del materiale conferito, dato rilevante ai fini della qualificazione del reato
menzionata come aggravante che attiva la presunzione relativa ai fini cautelari
Sull'operatività dell'aggravante la Corte richiama che essa determina la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; tuttavia, il giudice deve verificare l'attualità del pericolo anche alla luce del decorso del tempo e delle circostanze specifiche
art. 275, c. 3 cod. proc. pen.
richiamata come fonte della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari
La Corte evidenzia che, pur sussistendo la presunzione relativa, il giudice deve valutare se il tempo trascorso e l'assenza di condotte recenti possano essere elementi idonei a superare la presunzione; occorre motivazione specifica
citato in connessione alla valutazione generale delle esigenze cautelari
Richiamata quale norma generale sulla valutazione delle esigenze cautelari e sul confronto con la presunzione speciale di cui all'art. 275, c.3
menzionato nella qualifica del Tribunale in funzione di giudice del riesame
Indica la competenza del Tribunale quale giudice del riesame del provvedimento cautelare; la Cassazione richiede che il riesame sia compiuto con motivazione adeguata
art. 585, c. 4 cod. proc. pen.
menzionato in relazione al deposito di "motivi nuovi"
Consente il deposito di motivi nuovi in Cassazione; la Corte li ha esaminati e li ha ritenuti in parte incisivi rispetto alle carenze motivazionali
richiamato indirettamente in giurisprudenza citata sul traffico illecito di rifiuti
Riferimento normativo al reato ambientale; la Corte osserva la necessità di distinguere il reato ambientale organizzato dalla fattispecie associativa, ma richiede chiari elementi fattuali
Massime di principio
- Quando l'accusa si fonda su un rapporto di lavoro tra l'indagato e un soggetto ritenuto dalla Pubblica Accusa contiguo a organizzazioni criminali, il giudice deve fornire motivazione specifica circa i passaggi in cui tale rapporto lecito si è deviato in collaborazione illecita: non bastano affermazioni generiche sul ruolo fiduciario
- Per configurare l'associazione mafiosa (art. 416-bis) è necessario dimostrare non solo rapporti o contatti con soggetti criminali, ma l'inserimento stabile nella struttura e la disponibilità organica al sodalizio; l'uso delle stesse risultanze a sostegno di più capi richiede attenta distinzione fattuale
- La qualificazione di materiale conferito come "rifiuto" ai fini del reato ambientale richiede adeguata valutazione tecnica e motivazione: la consulenza tecnica e i dati tecnici devono essere esplicitamente considerati dal giudice cautelare
- La sovrapposizione tra reato associativo e reato continuato/abituale impone che il giudice indichi i fatti specifici che delineano il "programma criminoso" e la stabilità del vincolo associativo, differenziandoli dalle condotte ripetute ma occasionali o strumentali a un'attività economica
- In materia di misure cautelari per reati aggravati dall'art. 416bis.1, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari non esclude l'obbligo di valutare l'attualità del pericolo: il decorso del tempo e l'assenza di condotte recenti o il trasferimento fuori dal territorio possono concorrere a superare la presunzione se adeguatamente motivati
- Il giudice del riesame deve confrontarsi esplicitamente con le memorie difensive e con le risultanze tecniche e testimoniali indicate dalla difesa; l'omessa valutazione di punti difensivi rilevanti può rendere il provvedimento annullabile
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