Cassazione Penale, Sentenza n. 18008/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Locri (10/05/2022) che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura ritenendo emerso un fatto diverso e più grave rispetto all'imputazione originaria (tentato furto aggravato di 15 tronchi di faggio): sul terreno sarebbero stati rinvenuti 13 tronchi e 48 ceppaie, con esclusione di una decisione sul capo di imputazione originario. Il Procuratore ha censurato l'ordinanza come abnorme per aver determinato la regressione dell'intero procedimento senza pronunciarsi sul reato originariamente contestato, mentre avrebbe dovuto pronunciarsi sull'imputazione originaria e, se necessario, trasmettere al P.M. le emergenze relative a fatti nuovi/autonomi ai sensi dell'art. 521 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, trasmettendo gli atti al Tribunale di Locri per il prosieguo. La Corte ha affermato che il giudice non poteva determinare la regressione dell'intero procedimento senza pronunciarsi sul fatto originario: se emerge un fatto nuovo o autonomo occorre limitarsi a trasmettere gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., o, se il giudice ritiene insussistente l'imputazione, pronunciare la relativa decisione in modo che il P.M. possa impugnare. La Corte ha richiamato la distinzione tra "fatto diverso" e "fatto nuovo" e ha indicato al Tribunale di Locri di riconsiderare la vicenda alla luce dei principi esposti e delle modifiche normative (d.lvo 10/10/2022, n.150).
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Disciplina la trasmissione degli atti al P.M. per fatti diversi o nuovi emersi in dibattimento: il comma 1 consente la riqualificazione giuridica; il comma 2 impone la trasmissione al P.M. quando emerge un fatto diverso o nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio
artt. 516, 517, 518 cod. proc. pen.
Regolano la contestazione e la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento; richiamate per distinguere i casi in cui la nuova contestazione rientra nelle modalità consentite o impone la trasmissione al P.M.
art. 56, art. 624, art. 625 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate nell'ordinanza originaria: art. 56 (tentativo), art. 624 (furto) e art. 625 (aggravanti/ulteriori fattispecie come danno/violenza sulle cose) nella ricostruzione dei reati riferiti ai tronchi e alle ceppaie
art. 648-bis cod. pen.
Citato in giurisprudenza richiamata come esempio di vietata riqualificazione sostanziale dell'intera vicenda processuale e di abnormità di provvedimenti che restituiscono gli atti senza decidere sul capo originario
d.lvo 10 ottobre 2022, n. 150
Rilevato dalla Corte come modifica recente in tema di procedibilità che può incidere sul prosieguo del procedimento e che il giudice dovrà tenere conto nella rivalutazione complessiva
Massime di principio
- Se in dibattimento emerge un "fatto nuovo" e autonomo rispetto all'imputazione originaria, il giudice deve limitarsi a trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., senza assolvere o dichiarare l'insussistenza dell'imputazione originaria contestualmente alla trasmissione
- Il giudice può riqualificare giuridicamente il medesimo fatto come previsto dall'art. 521, comma 1, c.p.p., ma non può trasformare materialmente l'addebito in modo da porre l'imputato davanti a un fatto nuovo rispetto al quale non abbia potuto effettivamente difendersi
- La distinzione tra "fatto diverso" (variazione materiale o puntualizzazione dei contenuti essenziali dell'addebito) e "fatto nuovo" (episodio del tutto autonomo) determina esiti processuali differenti: nel primo caso il giudice può decidere; nel secondo deve trasmettere al P.M.
- Se il giudice ritiene insussistente l'imputazione originaria deve pronunciarsi sul merito (sentenza), consentendo al P.M. l'impugnazione; non è ammessa una regressione procedimentale che paralizzi il procedimento senza decisione
- La trasmissione degli atti al P.M. richiede che il fatto nuovo sia effettivamente accertato in dibattimento e non solo prospettato da una parte; se la prova del nuovo fatto è circoscritta o meno convincente il giudice potrebbe comunque decidere sul capo originario
- Il Procuratore può ricorrere in Cassazione per abnormità quando il giudice impone indebitamente la regressione dell'intero procedimento o trasmette atti senza motivazione sufficiente; il rimedio pratico è l'annullamento e la trasmissione per il prosieguo
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