Cassazione Penale, Sentenza n. 18000/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la condanna per la contravvenzione di guida senza patente (art. 116 c.d.s.) in quanto, dopo la sentenza di primo grado, la fattispecie è stata depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (in vigore dal 6 febbraio 2016). Il difensore ha dedotto l'intervenuta abolizione della rilevanza penale del fatto (abolitio criminis).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ha inoltre rilevato che la questione dell'abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella dell'estinzione del reato per prescrizione. Non sono stati trasmessi gli atti all'autorità amministrativa per la sanzione poiché il fatto, commesso il 20/02/2008, era già prescritto alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6/02/2016).
Norme richiamate
art. 116 codice della strada
Fattispecie originariamente sanzionata come contravvenzione penale (guida senza patente); nel caso concreto era il fatto contestato al ricorrente.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 1
trasformazione della contravvenzione di guida senza patente in illecito amministrativo
Ha depenalizzato la contravvenzione, convertendola in illecito amministrativo a decorrere dal 6/02/2016; conseguentemente la condotta non è più perseguibile penalmente per il futuro e, per i casi pendenti, può determinare l'annullamento delle sentenze penali per abolitio criminis.
art. 2, secondo comma, codice penale
Principio secondo cui la legge nuova che abolisce un reato impedisce la continuazione dell'azione penale e comporta l'immediata estinzione del reato quando la condotta non è più prevista come reato (abolitio criminis).
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 (Niccoli)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la questione dell'abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella dell'estinzione per prescrizione: se la condotta non è più reato, non ha rilievo decidere sulla prescrizione.
Massime di principio
- Quando una norma depenalizza una fattispecie (abolitio criminis), le sentenze penali già definitive o non definitive che si riferiscono a quella condotta devono essere riesaminate e, se necessario, annullate perché il fatto non è più previsto come reato.
- La valutazione sull'abolitio criminis è pregiudiziale rispetto all'accertamento della prescrizione: se il reato è stato eliminato dalla legge, non è necessario decidere prima sulla prescrizione.
- Se la depenalizzazione converte la fattispecie in illecito amministrativo, gli atti penali pendenti possono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente solo se la sanzione amministrativa non è già stata estinta per prescrizione alla data di entrata in vigore della nuova norma.
- In ricorsi per cassazione basati su depenalizzazione, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando il fatto non è più previsto come reato (effetto retroattivo dell'abolitio criminis nella fase estintiva), evitando ulteriori decisioni sul merito penale.
- Per valutare l'applicazione di sanzioni amministrative successive alla depenalizzazione è fondamentale confrontare la data del fatto con la data di entrata in vigore della norma che ha trasferito la fattispecie nell'ambito amministrativo, nonché verificare eventuali termini di prescrizione.
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