Cassazione Civile, Ordinanza n. 25831/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di ritenute IRPEF operate sulle somme corrisposte a una lavoratrice in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero datore di lavoro al risarcimento del danno per l’illegittima stipulazione di reiterati contratti a tempo determinato per esigenze non transitorie. La contribuente sosteneva che tali somme non fossero imponibili perché risarcitorie; l’Agenzia negava il rimborso assumendo che si trattasse di importi derivanti dalla cessazione del rapporto e quindi riconducibili a redditi tassabili in quanto sostitutivi di reddito/lucro cessante. I ricorrenti censuravano la sentenza della CTR per violazione dell’art. 6 TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che tutte le indennità originate dal rapporto di lavoro, salvo quelle per invalidità permanente o morte, sarebbero soggette a imposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 6 TUIR, sono imponibili solo le somme risarcitorie che sostituiscono redditi perduti e dunque reintegrano un danno da lucro cessante; restano escluse quelle aventi mera funzione risarcitoria del danno emergente o di perdita di chance. Nel caso concreto, il risarcimento ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 per abuso del lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato è stato qualificato come ristoro da perdita di chance e non come retribuzione sostitutiva: perciò non è assoggettabile a tassazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
Sono imponibili i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità risarcitorie solo se consistono nella perdita di redditi; la tassazione riguarda quindi le somme aventi funzione sostitutiva del reddito perduto, non quelle meramente risarcitorie del danno emergente o di altra natura.
Richiamato dai ricorrenti come norma sull’onere della prova, ma il ricorso viene respinto perché la Corte valorizza la qualificazione giuridica delle somme e la loro funzione risarcitoria, non emergendo un errore decisivo sul riparto probatorio.
Nel pubblico impiego privatizzato vieta la conversione del contratto a tempo determinato in indeterminato anche in caso di violazione delle norme sull’assunzione, ma riconosce il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione resa in violazione di disposizioni imperative.
Il danno risarcibile è configurato, nel caso dell’abuso del contratto a termine nel pubblico impiego, come perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere probatorio a carico del lavoratore.
Massime di principio
- Le somme corrisposte a titolo di risarcimento sono imponibili, ai sensi dell’art. 6 TUIR, solo quando abbiano funzione sostitutiva di redditi non percepiti; se invece riparano un pregiudizio diverso dalla perdita di reddito, non sono soggette a IRPEF.
- Nel pubblico impiego privatizzato, il risarcimento riconosciuto per illegittima reiterazione di contratti a termine non deriva dalla mancata conversione del rapporto, che resta vietata, ma dalla lesione subita dal lavoratore in termini di perdita di chance o danno da precarizzazione.
- Ai fini fiscali, la qualificazione della somma dipende dalla sua causa concreta e dalla funzione economico-giuridica attribuita dal giudice che l’ha liquidata: se è mera reintegrazione del danno e non sostituzione della retribuzione, manca il presupposto impositivo.
- In presenza di abuso del contratto a termine da parte della P.A., il lavoratore deve allegare e provare il danno risarcibile secondo l’art. 1223 c.c., trattandosi di perdita di chance e non di automatica conversione del rapporto.
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