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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10642/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Messina che aveva confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale deciso dalla commissione territoriale. I motivi dedotti riguardavano: 1) la violazione degli artt. 2, 3 e 14 del d.lgs. n. 251 del 2007, per il mancato riconoscimento della credibilità del richiedente; 2) la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; 3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione/falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 25 del 1998, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. La Corte, però, non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato un vizio della procura alle liti per il ricorso in cassazione: la procura speciale era su foglio separato e materialmente congiunta all'atto, ma priva della certificazione della data di rilascio da parte del difensore, requisito richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale. Ha ritenuto applicabile l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, che impone che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi tale dato. Poiché nel caso concreto la procura non conteneva alcuna espressione idonea a dimostrare la certificazione richiesta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non essendosi costituito il Ministero, non sono state liquidate spese. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 2, 3, 14 d.lgs. n. 251 del 2007

    Norme invocate dal ricorrente a sostegno delle censure sulla credibilità e sulla protezione sussidiaria, ma non esaminate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007

    Richiamato dal ricorrente per contestare il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, senza scrutinio di merito.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 25 del 1998

    Richiamato quale parametro della protezione umanitaria, ma non esaminato nel merito.

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del decreto impugnato e la data deve essere certificata dal difensore; la mancanza di tale certificazione determina una speciale causa di inammissibilità.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 introduce un requisito di specialità.

  • sentenza Sezioni Unite 10 giugno 2021, n. 15177

    "L'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 ... ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di 'inammissibilità del ricorso', nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore"; "La procura speciale per il ricorso per cassazione ... deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente"

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nei giudizi in materia di protezione internazionale, la procura per il ricorso per cassazione deve recare espressamente la data successiva alla comunicazione del decreto e la certificazione del difensore; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e tale posteriorità deve risultare da apposita certificazione del difensore.
  • La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura integra una causa autonoma e speciale di inammissibilità del ricorso, che impedisce l'esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta ferma l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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