Cassazione Civile, Ordinanza n. 22404/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria dei lavoratori volta al pagamento dell'intera indennità una tantum. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite in ragione dell'assoluta novità della questione al momento dell'introduzione del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di un importo una tantum previsto da un accordo collettivo del settore mobilità a copertura della vacanza contrattuale maturata tra l'1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012. I lavoratori avevano ottenuto nei gradi di merito la condanna solidale della società appaltatrice e della committente; la società condannata ha impugnato la decisione sostenendo che la Corte d'appello avesse interpretato erroneamente la disciplina collettiva e l'accordo applicativo, perché aveva posto interamente a suo carico l'indennità riferita all'intero periodo di vacanza contrattuale, anziché riproporzionarla ai soli mesi di servizio effettivamente prestati alle sue dipendenze. Secondo la ricorrente, il testo del CCNL prevedeva il pagamento ai lavoratori in forza nelle aziende che applicavano il contratto, ma in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento; dunque non vi era ragione di imputarle anche i periodi lavorati presso precedenti appaltatrici, né un vincolo di solidarietà con queste. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: l'indennità una tantum ha funzione di parziale recupero del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e, salvo diversa previsione negoziale, deve essere corrisposta dal datore di lavoro al momento della stipula in proporzione ai mesi di servizio nel periodo di riferimento. Non è giustificato addossare integralmente l'importo al datore attuale per periodi di lavoro svolti presso altri datori. Per tale ragione la sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda dei lavoratori.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la pretesa solidarietà passiva; la Corte non fonda la decisione su tale norma, ma valorizza l'assenza di un vincolo di solidarietà con precedenti datori di lavoro.
Utilizzati come parametri di ermeneutica contrattuale; la Corte ritiene corretta l'interpretazione letterale e sistematica che impone il riproporzionamento dell'indennità in base ai mesi di servizio.
CCNL Mobilità del 20 luglio 2012 allegato A
"in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"
La previsione collettiva viene letta nel senso che l'una tantum va commisurata ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo di vacanza contrattuale.
art. 4 dell'Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014
Considerato attuativo del precedente CCNL e non innovativo; non introduce un'obbligazione integrale in capo al datore in essere al momento della stipula.
È la base della condanna solidale pronunciata nei gradi di merito nei confronti della società appaltatrice e della committente, ma la Cassazione non conferma tale soluzione sul punto oggetto del ricorso.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
Norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge nell'interpretazione della disciplina collettiva.
Massime di principio
- L'indennità una tantum prevista in sede di rinnovo contrattuale per coprire la vacanza contrattuale ha funzione retributiva compensativa e, salvo diversa pattuizione espressa, va ripartita in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo considerato.
- Non è consentito porre integralmente a carico del datore di lavoro in carica al momento del rinnovo somme riferite anche a periodi nei quali il lavoratore ha svolto l'attività presso diversi precedenti datori, se la disciplina collettiva non prevede un'obbligazione diversa.
- Nell'interpretazione dei contratti collettivi occorre valorizzare il dato letterale e la coerenza sistematica della clausola; quando il testo richiama espressamente la proporzione ai mesi di servizio, tale criterio impedisce di attribuire all'accordo un significato incompatibile con il riproporzionamento.
- Qualora la Corte di cassazione, cassata la sentenza, non debba svolgere ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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