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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20683/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2012, è stata recuperata l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di una ditta individuale che operava come centro trasmissione dati (CTD) e della società estera di scommesse quale coobbligata solidale, per euro 20.872,38 oltre interessi e sanzioni. La società ha impugnato la decisione regionale che aveva confermato il recupero, deducendo: la mancata traduzione in inglese dell'atto impositivo; l'insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta; l'incompatibilità della disciplina con gli artt. 49 e 56 TFUE e con i principi di parità di trattamento e non discriminazione; la violazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE; e l'illegittima applicazione delle sanzioni per mancato riconoscimento dell'obiettiva incertezza normativa. La ricorrente ha anche chiesto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. L'Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata traduzione dell'avviso, osservando che non esiste una previsione che imponga la redazione dell'atto nella lingua del destinatario e che, in ogni caso, la ricorrente aveva dimostrato di aver compreso il contenuto dell'atto difendendosi nel merito. Ha poi confermato che, per l'anno 2012, l'imposta unica si applica anche al bookmaker estero e al CTD che raccoglie scommesse in Italia, in via solidale, e che il presupposto territoriale è integrato dalle attività svolte in Italia (organizzazione/raccolta e registrazione delle scommesse). Ha escluso la violazione del diritto dell'Unione, richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020 (C-788/18), che ha escluso discriminazioni tra bookmaker nazionali ed esteri e ha ritenuto legittima la tassazione delle scommesse raccolte sul territorio italiano. Ha inoltre respinto la doglianza sull'IVA, chiarendo che l'imposta unica non è un'imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA ai sensi dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Infine, ha negato l'esimente delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ritenendo che tale incertezza sussistesse solo per il periodo precedente alla norma interpretativa del 2010, non per l'anno 2012; ha escluso anche la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    non impone la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario; la questione si sposta sul piano probatorio e richiede la dimostrazione della concreta mancata conoscenza del contenuto dell'atto.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    individua il presupposto soggettivo dell'imposta unica anche in capo a chi gestisce scommesse senza concessione, secondo l'interpretazione autentica del 2010 e la lettura costituzionalmente orientata richiamata dalla Corte.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    norma richiamata per il presupposto territoriale dell'imposta unica sulle scommesse.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    norma di interpretazione autentica che estende la soggettività passiva anche ai soggetti che gestiscono scommesse al di fuori del sistema concessorio e consente l'applicazione dell'imposta e delle sanzioni anche ai bookmaker esteri e ai loro intermediari in Italia per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.

  • art. 49 TFUE

    non osta alla disciplina nazionale dell'imposta unica, che non introduce una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi.

  • art. 56 TFUE

    consente l'assoggettamento ad imposta delle scommesse raccolte in Italia anche quando l'operatore sia stabilito in un altro Stato membro, purché la normativa non sia discriminatoria; la Corte ha richiamato la sentenza C-788/18 in tal senso.

  • art. 57 TFUE

    richiamato insieme agli artt. 52 e 56 TFUE nei quesiti pregiudiziali, senza che la Corte ravvisasse ragioni per nuovo rinvio.

  • art. 52 TFUE

    richiamato per la verifica di eventuali restrizioni giustificate nel settore dei giochi d'azzardo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al diritto dell'Unione; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione decisiva.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari; consente la cumulabilità con l'IVA.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alle sanzioni e all'incertezza normativa.

  • art. 5, commi 1 e 6, L. 472/1997

    richiamato in relazione al regime sanzionatorio e alla imputabilità della violazione.

  • art. 6, comma 2, L. 472/1997

    prevede la non irrogabilità delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa; la Corte ha ritenuto che tale incertezza sussistesse solo fino alla norma interpretativa del 2010, non per il 2012.

  • art. 10, comma 4, L. 212/2000

    richiamato a sostegno dell'esimente legata all'incertezza normativa; nel caso concreto non applicabile per l'annualità accertata.

  • art. 267 TFUE

    non sussistevano i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale, essendo la questione già chiarita dalla Corte di giustizia.

Massime di principio

  • L'atto impositivo tributario non deve essere necessariamente redatto nella lingua del destinatario; l'eventuale lesione del diritto di difesa va provata dal contribuente dimostrando di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto nonostante l'ordinaria diligenza.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo riguarda l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano e può ricadere in via solidale sia sul bookmaker estero sia sul centro trasmissione dati che operi per suo conto.
  • La disciplina nazionale sull'imposta unica sulle scommesse non viola di per sé la libera prestazione dei servizi quando si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, senza discriminazioni in base allo Stato di stabilimento.
  • L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA, poiché non opera sul valore aggiunto né sul meccanismo di detrazione tipico dell'imposta armonizzata.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia tributaria è applicabile solo quando, al termine di un corretto itinerario interpretativo, la norma rimanga obiettivamente incerta; nel caso dell'imposta unica sulle scommesse, tale incertezza è stata riconosciuta solo per il periodo anteriore alla norma di interpretazione autentica del 2010, non per le annualità successive.
  • Non è necessario un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo puntuale dalla giurisprudenza unionale e il ricorso miri solo a rimettere in discussione una risposta già resa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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