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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27884/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi alla detenzione e al traffico di cocaina (art. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309). Si eccepiva: 1) la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, sostenendo che i fatti contestati erano già riconducibili al primo procedimento del 2019; 2) la carenza della motivazione riguardo alle esigenze cautelari attuali, posto che i fatti risalgono al 2019, Nigrelli ha quasi espiato la pena correlata, ha tenuto comportamento irreprensibile e chiese, in subordine, gli arresti domiciliari presso il domicilio della compagna (lontano dai luoghi delle condotte).

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo che i gravi indizi relativi ai reati oggetto dell'ordinanza successiva non erano deducibili dagli atti del primo procedimento né dalla sentenza di condanna del 2019, ma sono emersi solo a seguito di indagini successive e delle dichiarazioni del collaborante (informativa del 26/02/2021 e dichiarazioni dal 10/2023). Ha invece accolto il secondo motivo: l'ordinanza impugnata è carente nella motivazione circa la perdurante pericolosità dell'imputato alla luce del rilevante arco temporale trascorso (circa sei anni) e dell'assenza di fatti nuovi sintomatici di pericolosità. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 74

    Sono i reati sostanziali contestati (detenzione e traffico di sostanze stupefacenti); la gravità delle imputazioni rileva ai fini dell'applicazione di misure cautelari ma non esonera il giudice dalla valutazione del decorso del tempo e della perdurante pericolosità.

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Riguarda la decorrenza dei termini della misura cautelare e la possibilità di retrodatazione se il fatto era già deducibile dagli atti anteriori; la Corte ha spiegato che 'deducibilità' richiede un compendio di dati documentali e/o dichiarativi che consentano una valutazione adeguata della gravità degli indizi, non la mera conoscibilità storica del fatto.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per specifici delitti. La Corte però richiama che, dopo la riforma (legge 16/4/2015 n.47) e in un'interpretazione conforme alla Costituzione, il tempo trascorso e l'assenza di condotte successive possono concorrere a escludere le esigenze cautelari.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha riformato il regime delle misure cautelari; la Corte la richiama per sostenere che la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. deve essere valutata con riferimento al tempo trascorso e agli elementi concreti sulla pericolosità attuale.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per la competenza e gli effetti del rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Dispositivo sugli adempimenti di cancelleria cui la Corte manda gli uffici per l'esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare richiede che i fatti contestati siano effettivamente 'deducibili' dagli atti del primo procedimento: non basta la mera conoscenza storica, ma serve un compendio di elementi (documentali o dichiarativi) che permetta di valutare la gravità degli indizi.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è assoluta: il giudice deve considerare espressamente il tempo trascorso dai fatti e l'eventuale assenza di comportamenti successivi sintomatici di pericolosità, specie quando siano trascorsi anni.
  • È onere della parte che deduce la retrodatazione provare che il fatto fosse deducibile dagli atti anteriori; senza prova adeguata la eccezione è infondata.
  • Quando la motivazione del giudice sulle esigenze cautelari è carente rispetto agli effetti del tempo trascorso e alla condotta attuale dell'indagato, la sentenza può essere annullata limitatamente alla valutazione cautelare e il giudice di merito è chiamato a rivalutare la pericolosità attuale dell'indagato, anche valutando misure meno afflittive (es. arresti domiciliari).
  • Gli elementi nuovi emersi a seguito di indagini successive o di dichiarazioni di collaboranti possono giustificare il mantenimento o l'applicazione di misure cautelari anche se collegati a fatti originari, perché integrano la base indiziaria necessaria per il giudizio cautelare.

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