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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28525/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un ordine di liberazione anticipata di terreni appartenenti alla società poi fallita, disposti dal giudice delegato nell’ambito della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 560 c.p.c., sul presupposto che il canone dell’affitto agrario fosse inferiore di oltre un terzo al giusto prezzo e quindi il contratto non fosse opponibile. La società affittuaria ha reagito notificando opposizione all’esecuzione avverso il precetto intimatole dal curatore in esecuzione di quell’ordine. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno ritenuto il rimedio inammissibile, affermando che l’unico mezzo esperibile era il reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento del giudice delegato, proposto però tardivamente, e hanno altresì escluso la legittimazione della società ricorrente, sostenendo che il contratto fosse stato stipulato dai soci persone fisiche e non dalla società. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 26 l. fall., sostenendo che, non essendo l’esecuzione mai iniziata, il reclamo fallimentare non fosse rimedio esclusivo e che l’ordine di liberazione, avendo natura di titolo esecutivo, dovesse essere contestato con l’opposizione all’esecuzione; 2) e 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle censure di appello relative alla propria legittimazione a opporsi e alla necessità di preservare il contraddittorio mediante opposizione all’esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che l’ordine di liberazione di cui all’art. 560 c.p.c. può essere emesso anche in sede concorsuale dal giudice delegato, ma, quando proviene dalla procedura fallimentare, resta un decreto del giudice delegato e va impugnato con gli strumenti propri della procedura concorsuale, cioè con il reclamo ex art. 26 l. fall., che sostituisce l’opposizione agli atti esecutivi prevista per l’esecuzione individuale. Ha quindi confermato l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla società. Quanto ai motivi di omessa pronuncia, li ha ritenuti infondati perché la Corte d’appello aveva implicitamente respinto le censure sulla legittimazione e sul contraddittorio nel momento in cui aveva affermato che l’unico rimedio era il reclamo fallimentare; inoltre, in appello non risultava dedotta la diversa questione della possibile riqualificazione dell’opposizione come reclamo tempestivo per mancata comunicazione/notifica del decreto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 560 c.p.c.

    L’ordine di liberazione dell’immobile può essere adottato anche nell’esecuzione concorsuale, tramite provvedimento del giudice delegato.

  • art. 2923, comma 3, c.c.

    La locazione stipulata a canone vile prima del pignoramento è inopponibile all’aggiudicatario e, per estensione, alla procedura e ai creditori che la promuovono.

  • art. 26 l. fall.

    Il reclamo previsto da questa norma è il rimedio proprio e sostitutivo, in sede fallimentare, contro il decreto del giudice delegato di liberazione del bene.

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione non è il mezzo corretto per contestare un ordine di liberazione emesso dal giudice delegato nella procedura fallimentare.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi è richiamata solo come rimedio dell’esecuzione individuale, ma è sostituita nel fallimento dal reclamo ex art. 26 l. fall.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sul punto pregiudiziale assorbe implicitamente le questioni dipendenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’ordine di liberazione dell’immobile può operare anche nell’ambito di una procedura concorsuale, con provvedimento del giudice delegato, quando la funzione dell’atto è quella di assicurare la pronta disponibilità del bene per la liquidazione.
  • Quando il provvedimento di liberazione è emesso in sede fallimentare, il rimedio impugnatorio non è quello dell’esecuzione individuale, ma il reclamo previsto dalla disciplina concorsuale; il reclamo sostituisce le opposizioni esecutive proprie del processo esecutivo ordinario.
  • La qualificazione dell’atto come provvedimento del giudice delegato comporta l’applicazione dello statuto impugnatorio della procedura concorsuale, anche se l’atto ricalca strutturalmente un provvedimento tipico del giudice dell’esecuzione.
  • La mancata deduzione in appello di una specifica richiesta di riqualificazione dell’impugnazione può precludere in cassazione la censura sulla legittimazione o sul contraddittorio, quando tale questione sarebbe stata rilevante solo in presenza di un diverso inquadramento processuale.
  • La locazione a canone vile stipulata prima del pignoramento è considerata inopponibile non solo all’aggiudicatario, ma anche alla procedura esecutiva e ai creditori che vi danno impulso, in ragione dell’interesse pubblico al regolare e proficuo svolgimento della vendita forzata.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataLiquidazione giudizialeComodato
RamiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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