Cassazione Civile, Ordinanza n. 14556/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento e le cartelle presupposte, deducendo: nullità dell'intimazione per incompetenza territoriale dell'ufficio che l'aveva emessa e notificata; inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle perché eseguite in un comune diverso da quello del suo domicilio fiscale; decadenza e prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. L'agente della riscossione si era costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem, sostenendo che su una precedente intimazione di pagamento, relativa anche alle medesime cartelle, era già intervenuta una sentenza passata in giudicato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso tardivamente proposto dal contribuente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. 546/1992, assumendo che il giudicato formatosi sulla prima controversia precludeva ogni ulteriore contestazione delle cartelle, non essendo stata tempestivamente impugnata la prima intimazione validamente notificata successiva alle cartelle stesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fondato la decisione su una ratio decisiva diversa da quella censurata dalla ricorrente: i giudici di merito avevano infatti accertato che la seconda intimazione di pagamento aveva annullato e sostituito in autotutela la precedente, sicché non operava il giudicato esterno invocato dall'agente della riscossione. Una volta ritenuto che il secondo atto sostitutivo fosse autonomamente impugnabile, la CTR aveva esaminato e accolto le doglianze del contribuente sui vizi propri dell'intimazione e sui vizi derivati delle cartelle presupposte. Poiché il ricorso in cassazione non si confrontava con tale ratio decidendi, ma insisteva soltanto sul diverso profilo del giudicato formatosi sulla prima intimazione, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto della disciplina richiamata nel provvedimento.
Norme richiamate
è stato invocato come vizio di violazione processuale, ma la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione successiva delle cartelle una volta formatosi il giudicato sulla precedente intimazione
richiamato dalla ricorrente per affermare la tardività dell'impugnazione della prima intimazione e la definitività delle cartelle
D.L. 20 marzo 2023, n. 4, art. 22
richiamato per escludere, nel caso concreto, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione
legge di conversione del decreto richiamato ai fini dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
norma sul raddoppio del contributo unificato, ritenuta non applicabile nel caso di specie
non richiamato direttamente nel motivo, ma menzionato nel ragionamento della Corte sul contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una questione diversa o solo apparentemente collegata.
- Se il giudice di merito accerta che un secondo atto amministrativo ha annullato e sostituito il precedente in autotutela, l'eccezione fondata sul giudicato relativo al primo atto non è automaticamente decisiva sulla nuova controversia, che va valutata con riguardo al contenuto e alla funzione del provvedimento sostitutivo.
- Un atto sostitutivo autonomamente impugnabile può essere contestato per vizi propri e, se del caso, per vizi derivati dagli atti presupposti, quando tali vizi incidano sulla legittimità del nuovo provvedimento.
- La preclusione derivante dalla mancata tempestiva impugnazione di un atto precedente non può essere invocata in cassazione senza attaccare l'accertamento di merito secondo cui quel primo atto è stato sostituito e annullato da un successivo provvedimento.
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