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Sentenza

Sentenza n. 301/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento per quanto attiene al ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Valsamoggia – Servizio Ambiente inviato a mezzo PEC in data 18 giugno 2021 (invio prot. n. GE 2021/0028664) recante in oggetto “APO 1010/2020 – Diniego domanda autorizzazione paesaggistica e Annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 della proposta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 11689 del 13/03/2021”; - della nota 0008469-P in data 13 aprile 2021 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara recante in oggetto “Comune di Valsamoggia (BO) - Via Invernata 13. Area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e 142 D.lgs. 42/04 e s.m.i.. Parere vincolante di cui all’art. 146 comma 5-8 del D.lgs. 42/04 e s.m.i.. Parco Abbazia di Monteveglio - Area Boscata. Lavori: Realizzazione di Piscina. Richiedente: Vicari Arturo. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda”; - di ogni altro atto, anche non cognito al ricorrente, presupposto e/o connesso e/o conseguente ai provvedimenti in questione ed in particolare della nota 0009943-P in data 29 aprile 2021 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara recante in oggetto “Comune di Valsamoggia (BO) - Via Invernata 13. Area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e 142 D.lgs. 42/04 e s.m.i.. Parere vincolante di cui all’art. 146 comma 5-8 del D.lgs. 42/04 e s.m.i.. Parco Abbazia di Monteveglio - Area Boscata. Lavori: Realizzazione di Piscina. Richiedente: Vicari Arturo. Seguito alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda”; per quanto attiene al primo ricorso per motivi aggiunti: - dell’ordinanza di ripristino n. 352 del 8 novembre 2024 del Comune di Valsamoggia – Area Gestione e Sviluppo del Territorio Q.P.T. (Protocollo c_a726n/CONVALS GE/2024/0061272 del 8 novembre 2024) inviata al ricorrente a mezzo posta con raccomandata AG/AR 78535497637-8 ricevuta in data 14 novembre 2024 recante in oggetto “Ordinanza di ripristino – Interventi realizzati nell’area cortiliva posta in Via Invernata n. 13 – Loc. Monteveglio”; - di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto e/o connesso e/o conseguente ai provvedimenti in questione, ivi compresa, ove occorrer possa, l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 282 del 18 settembre 2024 del Comune di Valsamoggia – Area Gestione e Sviluppo del Territorio Q.P.T. (Protocollo c_a726n/CONVALS GE/2024/0052308 del 19.09.2024); quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: - della nota a mezzo PEC (invio prot. n. GE 2025/0017532 in data 28 marzo 2025) con cui il Responsabile dell’Area Gestione, Cura del Patrimonio, Sviluppo del Territorio, Programmazione Territoriale del Comune di Valsamoggia ha dato “comunicazione diniego pratica” con riferimento alla SCIA in sanatoria (nella forma di istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) presentata dal ricorrente in data 19 dicembre 2024 (prot. del Comune di Valsamoggia n. 1826 del 15 gennaio 2025 e successiva integrazione prot. n. 3725 del 22 gennaio 2025); - della “comunicazione esito conferenza di servizi” (invio prot. n. GE 2025/0010762 in data 27.02.2025), con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi convocata in data 28 gennaio 2025, a valere come determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza stessa e quale comunicazione di preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990; - del predetto “verbale della conferenza di servizi”, convocata in data 28 gennaio 2025 per l’esame dell’istanza di SCIA in sanatoria del ricorrente e dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni interessate così come allegati al verbale stesso, id est: -- il “diniego di nulla osta" dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (atto n. 28 del 17 febbraio 2025); -- la “comunicazione di inammissibilità e archiviazione della pratica” dell’Unione dei Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia (prot. 7914 del 13 febbraio 2025); -- il “parere contrario” del SUE del Comune di Valsamoggia in ragione della ritenuta necessità di integrazioni documentali (cfr. verbale della conferenza di servizi, sub. 3); - della nota reg. n. 0001060/2025 del 26 marzo 2025 dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale recante “risposta alle osservazioni e conferma del diniego”; nonché - di ogni altro atto, anche non cognito al ricorrente, presupposto e/o connesso e/o conseguente ai provvedimenti in questione.

Giustizia amministrativa202100674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, annullamento in autotutela della proposta comunale favorevole, ordinanza di ripristino della piscina e diniego della sanatoria edilizio-paesaggistica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione paesaggistica per realizzare una piscina interrata con opere esterne in un’area sottoposta a plurimi vincoli: paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004, tutela del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, vincolo idrogeologico e tutela derivante dalla Rete Natura 2000. Dopo il parere favorevole del Comune e della commissione comunale, la Soprintendenza aveva espresso parere negativo, richiamando il divieto di piscine previsto dal Piano territoriale del Parco; il Comune aveva quindi annullato in autotutela la proposta favorevole e negato l’autorizzazione paesaggistica. Il ricorso introduttivo deduceva violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, mancata valutazione delle osservazioni, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento, violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990 e del legittimo affidamento, nonché falsa applicazione della disciplina istitutiva e pianificatoria del Parco e dell’art. 10 P.T.P.R. Nel corso del giudizio, dopo la realizzazione della piscina in assenza di titolo valido, il Comune adottava un’ordinanza di ripristino, impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti per invalidità derivata. Il ricorrente presentava poi una SCIA in sanatoria, successivamente definita negativamente all’esito di conferenza di servizi, a causa della carenza documentale, del vincolo idrogeologico e soprattutto del diniego di nulla osta dell’Ente Parco; il diniego veniva impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, travisamento e falsa applicazione della disciplina paesaggistica e del Parco.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: l’opera era stata ormai realizzata abusivamente e l’eventuale annullamento del diniego originario non avrebbe consentito una riedizione del potere sull’istanza originaria, potendo ormai venire in rilievo soltanto una sanatoria, già richiesta e negata. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto perché l’ordinanza di ripristino si fondava autonomamente sull’assenza di un valido titolo edilizio e paesaggistico; la SCIA non produceva effetti in mancanza delle autorizzazioni necessarie e non erano stati dedotti vizi propri dell’ordinanza. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il Comune poteva concludere negativamente la conferenza di servizi anche senza il parere della Soprintendenza, poiché aveva acquisito altri atti di dissenso ritenuti determinanti e non superabili: l’inammissibilità dell’istanza per carenza documentale, il parere negativo relativo al vincolo idrogeologico e il diniego di nulla osta dell’Ente Parco, previsto dall’art. 13 l. 394/1991. Il TAR ha ritenuto che la disciplina paesaggistica derivante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e quella del Parco si cumulassero: la previsione della D.G.R. n. 200/2014, che ammette piscine a servizio delle abitazioni a determinate condizioni, non supera il divieto specifico di realizzare piscine previsto dall’art. 20 del Piano territoriale del Parco nella zona interessata. Il diniego dell’Ente Parco era inoltre sostenuto dall’impermeabilizzazione del suolo, dalla modifica dello stato dei luoghi, dall’eliminazione di vegetazione e dall’alterazione dell’assetto dell’area di pertinenza, in contrasto con le norme del Piano del Parco e con le esigenze di tutela dell’habitat. È stata esclusa anche la violazione delle garanzie partecipative, poiché le osservazioni del ricorrente avevano ricevuto risposta adeguata, seppur sintetica. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle amministrazioni costituite, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative risultano rispettate quando le osservazioni dell’interessato ricevono una risposta, anche sintetica, purché riferita alle ragioni ostative concretamente poste a fondamento del diniego.

  • art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990

    Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.

    La conferenza di servizi può essere conclusa negativamente anche prima dell’acquisizione di un ulteriore parere, quando siano già stati acquisiti atti di dissenso ritenuti determinanti e non superabili.

  • artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990

    La proposta comunale di autorizzazione paesaggistica può essere annullata in autotutela quando il successivo parere vincolante dell’autorità competente evidenzi il contrasto dell’intervento con la disciplina vincolistica applicabile; nel caso concreto, tuttavia, il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile senza esame definitivo di tali censure.

  • art. 13 l. 394/1991

    All’interno di un parco, il nulla osta dell’ente gestore costituisce presupposto necessario per gli interventi e può fondare il diniego della sanatoria quando l’opera contrasti con il piano e il regolamento del parco.

  • artt. 136 e 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004

    La tutela paesaggistica derivante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e quella relativa ai parchi e alle riserve tutelati per legge possono coesistere e si cumulano, senza che la disciplina più permissiva dell’una prevalga automaticamente sull’altra.

  • art. 20 del Piano territoriale del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio

    Il divieto di realizzazione di piscine nella zona di protezione ambientale e valorizzazione compatibile del Parco costituisce limite specifico alla realizzazione dell’intervento, anche se la disciplina paesaggistica esterna al Parco ammette piscine a determinate condizioni.

Massime di principio

  • Quando, dopo il diniego di un titolo autorizzatorio, l’opera viene comunque realizzata abusivamente e l’interessato presenta una nuova istanza di sanatoria, l’impugnazione del diniego originario diviene improcedibile per carenza di interesse, se l’eventuale annullamento non può più produrre l’utilità concreta della riedizione del procedimento originario.
  • L’ordine di ripristino fondato sull’assenza di un valido titolo edilizio e paesaggistico conserva autonoma ragione giustificativa rispetto al diniego dell’autorizzazione; se il ricorrente deduce soltanto l’invalidità derivata e non specifici vizi dell’ordine di ripristino, il ricorso deve essere respinto.
  • Nella conferenza di servizi semplificata, l’amministrazione procedente può adottare una determinazione conclusiva negativa senza attendere ogni ulteriore parere quando siano già acquisiti atti di dissenso ritenuti determinanti e non superabili ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990.
  • La disciplina paesaggistica derivante da una dichiarazione di notevole interesse pubblico e la disciplina di tutela di un parco regionale si cumulano; l’eventuale ammissibilità dell’intervento secondo le prescrizioni paesaggistiche non rende inapplicabile il divieto più specifico previsto dal piano del parco.
  • Il nulla osta dell’ente gestore del parco può legittimamente fondare il diniego di un intervento o della relativa sanatoria quando l’opera abbia modificato lo stato dei luoghi, impermeabilizzato il suolo o alterato habitat e aree di pertinenza in contrasto con il piano del parco e con le esigenze di tutela ambientale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaConferenza di servizi
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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