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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29749/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Cagliari (sez. distaccata di Sassari) del 14/6/2023, chiedendo la cassazione per: (i) presunta estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi b) (abuso d'ufficio, art. 323 c.p.) e c) (concorso nel falso, art. 480 c.p.), deducendo che l'abuso si sarebbe consumato con l'adozione del permesso di costruire del 10/7/2012 e non con le successive attività edilizie; (ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 129 c.p.p. e 157 ss. c.p., per non aver dichiarato la prescrizione; (iii) carenza e contraddittorietà della motivazione sulla qualificazione dell'abuso d'ufficio, invocando la novella del d.l. 16/7/2020 n.76 (conv. in l. 20/9/2020 n.120) che avrebbe ristretto la fattispecie; (iv) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale sul falso (art. 480 c.p.), sostenendo che le comunicazioni contestate non sarebbero mai state protocollate né inserite nel fascicolo amministrativo e quindi non sarebbero "fatti destinati a provare la verità".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza dell'abuso d'ufficio (capo b) relativamente alla concessione edilizia n. 32 del 10/7/2012), ravvisando: area soggetta a vincolo di inedificabilità per pericolo idrogeologico, illegittima competenza del Dejua al rilascio del permesso (potere era dello Sportello unico), e inizio lavori dopo il termine annuale previsto. Ha altresì ritenuto provata la falsità delle due certificazioni (comunicazione di proroga 27/6/2013 e dichiarazione di inizio lavori 1/9/2014), pur non protocollate, in quanto materialmente redatte dopo il sequestro del 24/11/2014 e successivamente acquisite e timbrate in ufficio con la firma del Dejua, in accordo con Cabras, allo scopo di far figurare la regolarità dell'inizio lavori. La Corte ha respinto la censura sulla novella del 2020 come generica e non confrontata con la motivazione di merito. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto non matura alla data della sentenza d'appello (14/6/2023): il termine di prescrizione, decorrente dal 24/11/2014 e maggiorato delle sospensioni indicate in sentenza, sarebbe maturato il 3/9/2023, quindi successivamente alla pronuncia impugnata. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    La Corte ha ritenuto integrato il reato in relazione al rilascio della concessione illegittima, atteso il vincolo di inedificabilità, l'assenza di competenza del responsabile comunale e l'inizio lavori oltre il termine; la novella del 2020 non ha portato a ritenere insussistente l'elemento normativo posto a fondamento della responsabilità per i fatti in contestazione.

  • art. 480 cod. pen. (falso in atti)

    I certificati contestati sono stati ritenuti falsi materialmente, nonostante la mancata protocollazione; la Corte ha ritenuto che i documenti siano comunque pervenuti in ufficio, timbrati e siglati, e prodotti per ottenere un vantaggio patrimoniale/concreto (valorizzazione dell'area).

  • artt. 157-161 cod. pen. (prescrizione)

    La decorrenza e la durata del termine di prescrizione sono state calcolate a partire dal 24/11/2014 (data del sequestro), con aggiunta di 467 giorni di sospensione indicati dalla Corte d'appello; il termine di prescrizione è pertanto maturato il 3/9/2023, dopo la sentenza di appello del 14/6/2023.

  • d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. con l. 20/9/2020, n. 120) - modifica art. 323 c.p.

    novella normativa citata dai ricorrenti

    La modifica invocata non è stata ritenuta decisiva per riformare la decisione di merito: la Corte osserva che la censura è generica e non affronta i rilievi motivazionali della Corte d'appello, che hanno dimostrato il superamento della discrezionalità e l'illegittimità dell'atto.

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    La Corte di merito ha valorizzato l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza previsti da tale norma come profilo integrativo dell'abuso d'ufficio a carico del Dejua; tale profilo non è stato censurato in cassazione e ha contribuito alla conferma della responsabilità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione, la Corte di Cassazione ha ritenuto invece adeguata e non contraddittoria la motivazione dei giudici di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per affermare l'onere delle spese e il versamento della somma alla Cassa delle ammende, in caso di inammissibilità del ricorso, avuto riguardo alla giurisprudenza costituzionale citata.

Massime di principio

  • Per la prescrizione è essenziale individuare con precisione il momento di consumazione del reato: se la falsità o i comportamenti criminosi sono stati posti in essere dopo un evento (es. sequestro), la decorrenza può essere posteriore all'atto iniziale come il rilascio di un permesso.
  • La modifica normativa (novella) che restringe la fattispecie di reato non garantisce automaticamente l'annullamento di condanne pregresse: va valutata l'applicabilità temporale e se la motivazione di merito mostra l'inosservanza di norme imperative e l'assenza di margini di discrezionalità.
  • La mancata protocollazione di atti non esclude di per sé la loro rilevanza probatoria: se emergono elementi che dimostrano la materialità, la datazione e l'uso strumentale degli atti (timbrature, firme, acquisizione successiva), possono integrare il reato di falso.
  • Nelle ipotesi di abuso d'ufficio occorre verificare sia la legittimazione soggettiva dell'operatore sia il rispetto dei vincoli urbanistici e delle competenze amministrative: atti rilasciati da soggetto non competente o in violazione di vincoli inderogabili possono integrare il reato.
  • La parte che invoca la prescrizione in sede di gravame deve indicare e dimostrare quando il termine si sarebbe dovuto ritenere maturato, tenendo conto delle sospensioni e delle interruzioni previste dalla legge.
  • Le contestazioni difensive basate su perizie o consulenze devono essere effettivamente confrontate con la motivazione di merito: rimandi generici a pareri non allegati o non esaminati non sono idonei a ribaltare la valutazione probatoria dei giudici.

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