Cassazione Penale, Sentenza n. 13305/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello contestando: 1) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6 c.p. (furto commesso negli alberghi sul bagaglio dei viaggiatori), sostenendo che gli oggetti sottratti (borsa da lavoro, portafoglio, computer) non costituivano 'bagaglio' poiché le persone offese partecipavano a un convegno e non stavano viaggiando; 2) la valutazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti (art. 62 n. 6 c.p.) rispetto alla recidiva (art. 99 c.p.), lamentando che l'applicazione dell'attenuante avrebbe potuto prevalere sulla recidiva e ridurre la pena, richiamando anche il tema dell'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza per una diversa attenuante (art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione dell'aggravante ex art. 625, n. 6 c.p., ritenendo che le condizioni richieste (oggetti riconducibili al bagaglio del viaggiatore, depositati nelle parti comuni dell'albergo, e la presenza delle vittime in albergo in relazione a uno spostamento dalla dimora abituale) ricorrevano nel caso concreto. Ha, inoltre, affermato la corretta applicazione dell'attenuante comune ex art. 62 n. 6 c.p. ma ha escluso che questa possa prevalere sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4 c.p.; ha chiarito che il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2016 e all'attenuante speciale dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 non è pertinente perché la disciplina e la ratio sono diverse. Sul profilo procedurale, la Corte ha ritenuto non necessaria l'attesa della querela mancante da parte di una delle offese (Dragoni) in quanto, per i fatti così qualificati e per la pena applicata (ridotta in sede di patteggiamento/art. 442 c.p.p.), si è formato giudicato e trova applicazione l'art. 122 c.p. (la querela di una sola delle persone offese è sufficiente). Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen.
"se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori e [...] negli alberghi [...]"
L'aggravante si applica non perché la cosa sottratta sia necessariamente un baule o valigia, ma quando l'oggetto è riconducibile al bagaglio del viaggiatore depositato nelle parti comuni dell'albergo e la persona è nell'albergo in ragione di uno spostamento dalla propria dimora; pertanto anche beni portati per esigenze personali o lavorative in occasione di un convegno possono rientrare.
Norma base sul furto; qui richiamata nella sua versione e per il minimo edittale utilizzato quale riferimento per la determinazione della pena.
Attenuante comune per chi si adopera per elidere le conseguenze del reato; riconosciuta nel caso concreto ma, per espressa previsione normativa, non può essere considerata prevalente sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4 c.p.
Disciplina della recidiva; la recidiva reiterata e specifica costituisce fatto ostativo alla prevalenza di alcune attenuanti comuni e può impedire la loro efficacia liberatoria o riduttiva quando la legge lo prevede.
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Attenuante speciale per delitti in materia di stupefacenti che comporta una rilevante riduzione di pena e ha finalità premiali e di politica criminale; la Corte ha distinto questa attenuante dall'art. 62 n. 6 c.p., spiegando che la pronuncia di incostituzionalità relativa al divieto di prevalenza per questa specifica attenuante non è estendibile all'attenuante comune.
Riferimento giurisprudenziale per distinguere i casi in cui l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 non si applica (es. furto in stanza assegnata al cliente) rispetto al furto nelle parti comuni.
Norma sul patteggiamento: nel caso di specie la pena era stata ridotta ai sensi di questa disposizione; ciò ha inciso sulla determinazione della pena definitiva.
Il reato commesso in danno di più persone è perseguibile anche se la querela è proposta da una sola di esse; applicata per ritenere sufficiente la querela presentata da una sola delle vittime.
d.lgs. 17 ottobre 2022 n. 243 (modifica art. 624, comma 3)
Ha previsto che il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 6 c.p. sia procedibile a querela di parte; la Corte ha valutato la questione procedurale ma ha ritenuto non necessaria l'attesa della querela mancante per l'applicazione dell'art. 122 c.p. e per l'esistenza del giudicato derivante dalla quantificazione della pena.
Riferimento procedurale richiamato nel testo: la Corte ha ritenuto che non fosse necessario avvalersi delle disposizioni che prevedono l'attesa del termine per la querela mancante alla luce del giudicato e dell'applicazione dell'art. 122 c.p.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p. si applica quando l'oggetto sottratto è riconducibile al bagaglio del viaggiatore depositato nelle parti comuni dell'albergo e la persona si trova nell'albergo in relazione a uno spostamento dalla propria dimora; non è necessario che l'oggetto abbia la forma tradizionale di bagaglio.
- Per definire 'viaggiatore' è rilevante lo spostamento dalla dimora abituale verso un luogo predeterminato, indipendentemente dalla distanza o dal mezzo; persone partecipanti a convegni possono essere considerate viaggiatori se venute da altro luogo.
- L'attenuante comune ex art. 62 n. 6 c.p. può essere riconosciuta ma, per norma, non prevale sulla recidiva reiterata e specifica di cui all'art. 99 c.p.; la pronuncia di illegittimità costituzionale relativa a un'attenuante speciale (art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90) non comporta automaticamente effetti analoghi sulle attenuanti comuni.
- Quando il reato è commesso in danno di più persone, la querela proposta da una sola di esse può essere sufficiente (art. 122 c.p.), perciò l'assenza di querela da parte di tutte le persone offese non impedisce sempre il procedimento, soprattutto se sussiste giudicato sulla qualificazione del fatto e sulla pena.
- Le questioni non dedotte in grado di appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione per evitare che in sede di legittimità si annulli il provvedimento su punti che il giudice d'appello non ha avuto modo di conoscere e motivare; in sede di legittimità si valuta principalmente ciò che è stato effettivamente dedotto nei gradi precedenti.
- Le modifiche legislative sulla procedibilità (ad es. trasformazione in procedibilità a querela per alcune ipotesi aggravate) devono essere considerate ma possono essere temperate da regole sul giudicato e dalla specifica situazione processuale concreta.
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