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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17855/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente protezione internazionale aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel ricorso erano stati formulati due motivi di impugnazione, ma la Corte non entra nel merito perché rileva un vizio preliminare della procura speciale. La procura apposta in calce al ricorso riportava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio successiva al deposito del decreto, ma non conteneva alcuna certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; la formula presente era limitata alla sola autenticazione della sottoscrizione ('E' Autentica').

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale per il ricorso per cassazione nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 deve contenere, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte, una certificazione del difensore che attesti espressamente la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Poiché tale requisito non risultava assolto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    la procura speciale deve contenere la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato

    nei ricorsi per cassazione avverso i decreti conclusivi dei procedimenti in materia di protezione internazionale, la procura speciale richiede un requisito di specialità ulteriore rispetto agli artt. 83 e 365 c.p.c.; la mancata certificazione della posteriorità della data da parte del difensore comporta inammissibilità del ricorso

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito più rigoroso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    richiamati nel passaggio che dà conto della conformità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni Unite

  • direttiva 2013/32/UE

    richiamata nel vaglio di compatibilità costituzionale della norma processuale

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamata nel vaglio di compatibilità costituzionale della norma processuale

  • CEDU

    richiamata nel vaglio di compatibilità costituzionale della norma processuale

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere non solo successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma deve anche risultare espressamente certificata dal difensore.
  • La sola autentica della sottoscrizione del conferente non è sufficiente quando la legge richiede che il difensore attesti specificamente la data di rilascio della procura.
  • La mancanza della certificazione della posteriorità della procura integra una causa autonoma di inammissibilità del ricorso, senza possibilità di esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non occorre statuire sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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