Cassazione Penale, Ordinanza n. 05210/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna, pronunciata in rito abbreviato dal Tribunale di Roma, per una fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge in tema di attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che dovevano essergli riconosciute; 2) violazione di legge in relazione alla sospensione condizionale della pena e ai benefici alternativi; 3) violazione di legge sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: il primo motivo non si confrontava con i principi consolidati sulle attenuanti generiche e, nel caso concreto, la mancanza di elementi positivi era stata correttamente valorizzata a fronte di numerosi precedenti; il secondo motivo era infondato/inammissibile perché la prognosi negativa era sorretta da una serie di precedenti penali, da una condanna per evasione e dalla revoca della detenzione domiciliare; il terzo motivo era inammissibile perché il vizio sulla pena non risultava ritualmente devoluto in appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice della fattispecie di detenzione di stupefacenti di lieve entità, oggetto di conferma in appello.
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; richiedono elementi positivi di valutazione e il giudice deve motivare indicando gli elementi preponderanti ostativi alla concessione, senza dover esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva.
È sufficiente richiamare uno o più parametri rilevanti per la quantificazione della pena; non occorre la disamina di tutti i criteri in modo analitico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche presuppongono elementi positivi di meritevolezza e non possono essere riconosciute per il solo fatto che non emergano specifici elementi negativi; la valutazione è discrezionale e di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi ostativi rilevanti, come precedenti penali numerosi o analoghi, senza essere tenuto a confutare singolarmente ogni argomento difensivo.
- La sospensione condizionale della pena e i benefici connessi possono essere negati quando il quadro complessivo di precedenti e vicende processuali consenta una prognosi negativa sulla futura astensione dal reato.
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili doglianze che introducano questioni non specificamente devolute in appello, soprattutto quando il vizio dedotto non risulti dal riepilogo dei motivi di appello non contestato.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.
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