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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05080/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per estorsione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la condanna fosse fondata esclusivamente sulla testimonianza contraddittoria della persona offesa, priva di riscontri esterni. La Corte ha ritenuto la censura non specifica perché meramente ripetitiva delle doglianze già formulate in appello e già disattese, e comunque manifestamente infondata, avendo il giudice di merito svolto un autonomo vaglio della credibilità della vittima. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 133 c.p. in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la dosimetria della pena; anche questa censura è stata reputata manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva valorizzato i criteri di commisurazione della pena, in particolare intensità del dolo, entità e reiterazione della pretesa estorsiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che esso era aspecifico perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze di appello, e comunque infondato perché la motivazione della sentenza impugnata aveva valutato in modo autonomo, coerente e puntuale la credibilità della persona offesa, ritenendo le sue dichiarazioni sufficienti a fondare la responsabilità. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione sulla pena, poiché la Corte di appello aveva fatto applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. in relazione al disvalore concreto del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata per la commisurazione della pena: la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo ai criteri di intensità del dolo, entità e reiterazione della condotta estorsiva.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando si limiti a riprodurre in modo pedissequo censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice ne verifichi con motivazione adeguata la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.
  • Non è indispensabile la presenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa, se il giudice di merito ha compiuto un vaglio autonomo e logicamente coerente del narrato e delle contestazioni difensive.
  • La censura sulla dosimetria della pena è infondata quando la corte di merito abbia fatto corretta applicazione dei criteri legali di commisurazione valorizzando il concreto disvalore del fatto, anche con riferimento all'intensità del dolo e alla reiterazione della condotta.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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