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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05082/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. I motivi deducevano, in modo cumulativo, la violazione dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova. La Corte ha però rilevato che le censure erano generiche, perché non indicavano specificamente gli elementi di prova asseritamente travisati e si risolvevano nella mera riproposizione di contestazioni di merito non deducibili in sede di legittimità. Nel merito della motivazione impugnata, la Corte di appello aveva valorizzato complessivamente plurimi elementi indiziari: l'intestazione all'imputato dell'utenza telefonica, la presenza sull'ordine di spedizione della sua residenza e del suo recapito, l'indicazione di una partita IVA a lui intestata e il fatto che l'assegno privo di provvista fosse collegato a un conto corrente del fratello, il quale aveva però denunciato lo smarrimento del carnet. Il ricorso mirava quindi a contestare la tenuta logica della valutazione indiziaria e il rispetto dello standard probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse correttamente valutato gli indizi in modo unitario e globale, secondo la regola del processo indiziario, senza fermarsi a una lettura atomistica dei singoli elementi. Ha inoltre affermato che l'apparato motivazionale non era illogico e che la decisione rispettava lo standard probatorio dell'art. 533, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La censura ex art. 192 c.p.p. è stata ritenuta generica; in tema di prova indiziaria non è consentita una valutazione atomistica o meramente sommatoria degli elementi, ma occorre una verifica iniziale della certezza e della capacità dimostrativa di ciascun indizio e poi una valutazione globale e unitaria.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Lo standard probatorio dell'affermazione di responsabilità richiede che, all'esito della valutazione complessiva degli indizi, il fatto sia attribuibile all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità le doglianze che si limitano a denunciare in modo cumulativo vizi di motivazione e travisamento della prova, senza specifica indicazione degli elementi asseritamente travisati, sono generiche e quindi inammissibili.
  • Nel processo indiziario il giudice deve prima valutare singolarmente ciascun indizio per verificarne la certezza e la valenza dimostrativa, e solo dopo procedere a una valutazione complessiva e unitaria degli elementi raccolti.
  • La motivazione è immune da vizi quando il giudice di merito raccorda logicamente gli indizi tra loro in modo da superare l'ambiguità del singolo elemento e raggiungere un giudizio di colpevolezza fondato su un alto grado di credibilità razionale.
  • La prova indiziaria è sufficiente a fondare la responsabilità penale quando le eventuali ipotesi alternative siano prive di riscontri processuali e non siano coerenti con l'ordine naturale delle cose e con la normale razionalità umana.
  • In cassazione non è proponibile una mera riproposizione delle censure di merito già esaminate dal giudice di appello.
  • La verifica dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 c.p.p. può essere soddisfatta anche attraverso un compendio indiziario valutato in modo unitario e convergente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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