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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05079/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo sulla tempestività della querela e non consentito/non fondato il secondo motivo sulla particolare tenuità del fatto, ritenendo corretta la motivazione della Corte territoriale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di un fatto qualificato come reato patrimoniale, deducendo due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela, sostenendo che la querela fosse stata proposta oltre il termine semestrale/di tre mesi; 2) violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che il primo motivo era una mera riproposizione della doglianza già esaminata e respinta in appello, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la querela tempestiva perché presentata entro tre mesi dalla conoscenza certa del fatto di reato, individuata nella scadenza del termine di 15 giorni contenuto nella diffida ad adempiere/restituire la somma. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché reiterativo e comunque manifestamente infondato, avendo il giudice di merito espresso una valutazione discrezionale sorretta da motivazione immune da evidenti illogicità: la particolare tenuità è stata esclusa per l'entità non esigua del danno, pari al mancato introito di euro 2.700,00.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è automatica e il relativo apprezzamento di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge; nel caso concreto è stata esclusa per l'entità non esigua del danno.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello, se non accompagnata da un confronto critico specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La tempestività della querela va valutata con riferimento al momento in cui la persona offesa ha acquisito conoscenza certa del fatto di reato; da tale momento decorre il termine di proponibilità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva del caso concreto, e la sua esclusione è legittima quando il danno non sia esiguo.
  • Le valutazioni discrezionali del giudice di merito in tema di particolare tenuità del fatto sono sottratte al sindacato di legittimità se sorrette da motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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