Cassazione Penale, Ordinanza n. 05085/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello per truffa, ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la condotta sarebbe stata un mero inadempimento contrattuale e non una truffa; lamentava, in particolare, che la Corte territoriale avesse trascurato il fatto che nella fase delle trattative egli si era identificato e aveva fornito l'IBAN di un conto a lui intestato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, censura formulata in modo generico e basata essenzialmente sulla mancata occultazione della propria identità; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e del beneficio della non menzione, sostenendo anche in questo caso la carenza di adeguata considerazione delle circostanze del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già disattese in appello, che aveva correttamente ravvisato il delitto di truffa, con dolo iniziale, e non un semplice inadempimento contrattuale, reputando irrilevante l'identificazione dell'imputato e l'indicazione dell'IBAN a lui intestato. Il secondo motivo è stato giudicato generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi valorizzabili e per la presenza di un precedente penale specifico. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto privo di specificità, poiché la sentenza di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l'entità del profitto ingiusto pari a 3.000 euro e aveva negato la non menzione facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. in ragione del precedente specifico e del disvalore della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sulla valutazione della prova è stata ritenuta non ammissibile perché riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico: richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la loro assenza legittima il diniego.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando, con apprezzamento discrezionale non illogico, l'entità del profitto ingiusto e il disvalore della condotta.
I criteri di commisurazione della pena possono essere utilizzati anche per negare la non menzione, in presenza di precedente specifico e del disvalore della condotta.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito non ravvisa elementi positivi valorizzabili e sussiste un precedente penale specifico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La truffa è configurabile quando la condotta sia assistita da dolo iniziale e non si esaurisca in un mero inadempimento contrattuale; l'identificazione dell'agente o la disponibilità di un conto a lui intestato non escludono di per sé l'artificiosità o l'induzione in errore.
- Le attenuanti generiche non spettano automaticamente per il solo fatto che l'imputato non abbia occultato la propria identità; occorrono elementi positivi di segno favorevole, la cui mancanza legittima il diniego.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice valorizzi in modo non manifestamente illogico l'entità del profitto ingiusto e il complessivo disvalore della condotta.
- Il beneficio della non menzione può essere negato sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in presenza di precedente penale specifico e di elementi negativi della condotta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
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