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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05086/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che ha confermato la sua responsabilità per ricettazione. Unico motivo dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato tutte le censure formulate con l'atto di gravame. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'imputato era stato ritenuto responsabile perché aveva ricevuto sul proprio conto corrente somme di denaro provenienti da una frode informatica; la difesa sosteneva in sostanza che la decisione fosse viziata e che la condotta potesse al più ricondursi ad altra fattispecie, non alla ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso: ha rilevato che il giudice di merito aveva confermato la condanna per ricettazione in base a dati fattuali coerenti (ricezione sul conto dell'imputato di somme provenienti da frode informatica) e a corrette argomentazioni giuridiche (assenza di una giustificazione del possesso del denaro, elemento sufficiente a integrare il dolo del reato). Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricezione di somme provenienti da reato, in assenza di una giustificazione del possesso del denaro, è sufficiente a sostenere la configurabilità della ricettazione e a integrare il dolo richiesto dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la ricezione di denaro o beni provenienti da reato sul conto dell'imputato, se non accompagnata da una plausibile giustificazione della lecita provenienza o del possesso, può sorreggere il giudizio di colpevolezza.
  • La doglianza di mancato esame di tutte le censure di appello non è accoglibile quando la motivazione della sentenza di merito risulti già coerente con i dati fattuali e con la corretta qualificazione giuridica della condotta.
  • La mera contestazione della motivazione, in assenza di un reale vizio logico-giuridico della decisione di merito, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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