Cassazione Penale, Ordinanza n. 05083/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura è stata ritenuta generica perché non confrontata con l'argomentazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato il concreto disvalore del fatto e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche era congrua, avendo evidenziato il concreto disvalore della condotta e la mancanza di elementi favorevoli non solo nella decisione, ma già nell'atto di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico in assenza di elementi negativi sulla personalità dell'imputato; la loro concessione richiede la presenza di elementi positivi di meritevolezza, la cui mancanza legittima il diniego.
cod. pen.
Richiamato in relazione alla deduzione di violazione della legge penale e al regime delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che censura il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; in difetto, è generico e inammissibile.
- La concessione delle attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non deriva automaticamente dalla semplice assenza di elementi negativi nella personalità dell'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi il concreto disvalore del fatto e riscontri l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare una mitigazione della pena.
- In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata se non indica elementi favorevoli trascurati dal giudice di merito o già prospettati in appello.
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