Cassazione Civile, Ordinanza n. 22631/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 22 novembre 1999 relativo alla vendita di un immobile in costruzione. Nel giudizio di merito era stata accertata l'inadempienza della promittente venditrice per la consegna di un bene affetto da difetti, con conseguente risoluzione del preliminare, condanna della promissaria acquirente al rilascio dell'immobile e riconoscimento, in suo favore, del rimborso delle spese sostenute per migliorie. La società, soccombente in appello solo in parte, aveva sostenuto che, essendo intervenuta la risoluzione con effetti retroattivi, dovesse esserle riconosciuta un'indennità di occupazione per il periodo di godimento dell'immobile da parte della controparte e che, comunque, non fossero dovute le spese per le migliorie perché eseguite da un soggetto non detentore in buona fede e perché tali importi sarebbero stati compensabili con l'indennità di occupazione. In Cassazione il ricorso è stato articolato in due motivi: il primo denunciava violazione dell'art. 1458 c.c. in relazione all'art. 2033 c.c., assumendo che la risoluzione del preliminare con effetti anticipati comportasse l'obbligo di restituzione dell'immobile e dei frutti; il secondo denunciava violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancanza di motivazione sulla sussistenza di un titolo di occupazione dell'immobile da parte della promissaria acquirente nonostante il giudicato formatosi sulla risoluzione e sull'ordine di rilascio.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di prova della legittimazione processuale del soggetto che l'aveva proposta. Il ricorrente si era qualificato come socio unico e liquidatore della società estinta, ma non aveva allegato né documentato la cancellazione della società dal Registro delle imprese, la data dell'evento, la propria qualità di socio unico o la permanenza della qualifica di liquidatore fino alla cancellazione. In mancanza di tale prova, la Corte ha escluso la legittimazione all'impugnazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricorrente ne invocava la violazione per sostenere la retroattività della risoluzione e i conseguenti obblighi restitutori; la Corte non entra nel merito della questione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di restituzione e dei frutti; non è oggetto di decisione nel merito.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte non esamina il motivo per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte lo richiama per ribadire che, in caso di successione nel processo, la legittimazione del successore deve essere allegata e provata.
Richiamato nel ragionamento sulla mancata constatazione dell'evento estintivo nei modi previsti per l'interruzione del processo.
Indica il rito camerale seguito per la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi propone impugnazione in qualità di successore di una parte del giudizio precedente deve allegare espressamente la propria legittimazione processuale e fornire la prova delle circostanze da cui essa deriva; in difetto, l'impugnazione è inammissibile anche d'ufficio.
- La verifica della legittimazione ad impugnare attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione e può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità.
- La semplice affermazione, nell'atto di ricorso, di essere successore della parte originaria non è sufficiente se non è accompagnata da documentazione idonea a dimostrare l'evento estintivo della società e il subentro del soggetto che ricorre.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, la Corte non procede all'esame dei motivi sostanziali dedotti contro la sentenza impugnata.
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