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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22630/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'occupazione, da parte di un Comune, di un fondo privato sul quale era stato realizzato un asilo nido. I proprietari avevano agito sostenendo che l'occupazione fosse usurpativa, perché priva di un valido procedimento espropriativo e di una dichiarazione di pubblica utilità; il Tribunale aveva dato loro ragione e condannato l'ente al risarcimento del danno. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che le deliberazioni comunali di approvazione del progetto esecutivo, lette insieme alla disciplina regionale applicabile ratione temporis, integrassero una dichiarazione implicita di pubblica utilità, qualificando la vicenda come occupazione appropriativa e dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e motivazione apparente/illogica della sentenza d'appello, per avere attribuito alle delibere un valore di dichiarazione di pubblica utilità senza verificare gli atti del procedimento; 2) violazione della normativa espropriativa, sostenendo che la disciplina invocata dalla Corte territoriale non fosse applicabile e che mancasse comunque un provvedimento espresso idoneo a fondare la dichiarazione di p.u.; 3) illegittimità della condanna alle spese del doppio grado, ritenuta sproporzionata e priva di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: il primo, perché in tema di giurisdizione la Corte può verificare direttamente l'esistenza degli elementi dell'esercizio del potere amministrativo e, nel caso concreto, le deliberazioni comunali e la legge regionale vigente al tempo dei fatti consentivano di ravvisare una dichiarazione implicita di pubblica utilità; il secondo, perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato la disciplina regionale del 1973-1974 che attribuiva alla dichiarazione di idoneità dell'area il valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, senza che assumessero rilievo la successiva normativa o l'eventuale incompletezza degli atti; il terzo, perché, avendo la Corte d'appello riformato integralmente la sentenza di primo grado, era tenuta a regolare ex officio le spese dell'intero giudizio secondo l'esito complessivo della lite. La Corte ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure sono state esaminate come motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e difetto di giurisdizione; la Cassazione ha poi escluso i vizi dedotti.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione, senza esito favorevole.

  • art. 1 della Legge n. 1/1978

    invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente dalla Corte, che ha applicato invece la disciplina regionale vigente al tempo dei fatti.

  • art. 12 del D.P.R. n. 327/2001

    ritenuto non applicabile ratione temporis al caso, regolato dalla normativa regionale precedente.

  • art. 6, comma 4, L.R. Campania n. 12/1973

    "La dichiarazione d'idoneità dell'area prescelta per la costruzione dell'asilo-nido equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza"

    la Corte lo ha considerato la norma decisiva: la dichiarazione di idoneità dell'area per l'asilo nido vale come dichiarazione di pubblica utilità, consentendo di ravvisare l'esercizio del potere ablatorio.

  • art. 133, lett. g), c.p.a.

    richiamato per affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie riconducibili all'esercizio del potere espropriativo.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    la condanna alle spese del doppio grado è stata ritenuta conforme al principio di soccombenza e alla necessaria regolazione unitaria delle spese dopo la riforma integrale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In tema di giurisdizione sulle controversie relative all'occupazione di un fondo da parte della pubblica amministrazione, la Cassazione può verificare direttamente se l'occupazione sia riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo oppure a un mero fatto materiale, senza essere vincolata alla sola qualificazione data dal giudice di merito.
  • La dichiarazione di pubblica utilità può derivare anche implicitamente da atti che, per struttura e contenuto, siano funzionalmente destinati a tale effetto; quando la normativa speciale applicabile attribuisce alla dichiarazione di idoneità dell'area valore di pubblica utilità, tale effetto sussiste senza necessità di ulteriori formalità.
  • Ai fini della giurisdizione, rileva l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di un atto equipollente; non è invece decisivo che il procedimento espropriativo si sia poi concluso con decreto di esproprio, né che gli atti successivi siano mancanti o viziati.
  • La qualificazione della vicenda come occupazione appropriativa, anziché usurpativa, comporta la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando l'occupazione sia riconducibile, anche solo mediatamente, all'esercizio del potere ablatorio.
  • Quando la sentenza di primo grado viene integralmente riformata, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a una nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio sulla base dell'esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniConformità urbanistica e catastaleEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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