Cassazione Civile, Ordinanza n. 22602/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato improcedibile il ricorso della società odierna ricorrente per tardivo deposito ai sensi dell’art. 369 c.p.c. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il mancato perfezionamento del deposito telematico e il superamento del termine fossero imputabili alla parte, mentre dagli atti emergevano l’assenza della terza PEC di esito controlli, la presenza della ricevuta di accettazione e consegna, e una successiva PEC del gruppo referenti PCT con invito a ripetere il deposito, senza alcuna violazione di specifiche tecniche sulla lunghezza dell’oggetto della PEC prevista dalla normativa tecnica sul processo telematico. La resistente ha chiesto il rigetto, difendendo la correttezza dell’ordinanza revocanda. La Corte ha esaminato in via preliminare l’eccezione di nullità della procura speciale, respingendola, ma ha poi ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure non integravano un errore di fatto revocatorio, bensì una critica alla valutazione giuridica e all’imputabilità del deposito tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso sia la nullità della procura speciale, sia la sussistenza di un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiamato dall’art. 391-bis c.p.c. Secondo la Corte, le doglianze della ricorrente non denunciavano una svista percettiva o la supposizione di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, ma miravano a contestare il giudizio della precedente ordinanza sulla tardività del deposito e sull’imputabilità della causa del mancato tempestivo perfezionamento del deposito telematico. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione delle spese di legittimità e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo nei casi previsti, in particolare per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio consiste nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di un punto controverso deciso dalla sentenza.
art. 369 c.p.c.
È il termine il cui mancato rispetto aveva determinato la precedente declaratoria di improcedibilità del ricorso per tardivo deposito.
art. 365 c.p.c.
Richiamato dall’art. 391-bis c.p.c. quale disciplina procedurale del ricorso per revocazione.
art. 34 d.m. n. 44/2011
Richiamato come base delle specifiche tecniche del processo civile telematico, non decisivo però ai fini dell’ammissibilità della revocazione.
Provvedimento 16 aprile 2014, allegato 6
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’esistenza di una regola sulla lunghezza dell’oggetto della PEC di deposito telematico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata disposta la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione sia stata determinata da una svista percettiva, e non quando la censura investa la valutazione giuridica dei fatti o l’interpretazione delle norme applicate.
- Non sussiste errore revocatorio se il fatto dedotto era controverso tra le parti o ha costituito oggetto di decisione: in tal caso la critica attiene al giudizio della Corte e non a un mero errore di percezione.
- L’errore di fatto revocatorio deve riguardare un fatto storico decisivo, desumibile dagli atti, la cui verità o inesistenza sia incontrovertibile; resta escluso il sindacato su errori di diritto, ivi compresa la valutazione dell’imputabilità di un inadempimento processuale.
- Nel processo civile telematico, la contestazione della correttezza delle prescrizioni tecniche o della loro applicazione, se indirizzata a confutare la decisione sulla tempestività o sulla imputabilità del deposito, non integra di per sé errore di fatto revocatorio.
- Il rimedio revocatorio contro le decisioni definitive di legittimità va mantenuto entro limiti rigorosi per garantire stabilità del giudicato e certezza dei rapporti giuridici.
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