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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22605/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il recupero di uno scoperto di conto corrente pari a € 720.415,18. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto e respinto anche le domande riconvenzionali di restituzione e risarcimento del danno; in appello, la banca aveva ottenuto una condanna parziale del cliente al pagamento di € 416.274,36, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica e della documentazione contrattuale prodotta. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) deduceva che, secondo la legge sammarinese applicabile, gli atti posti in essere da soggetto non autorizzato all'attività di promotore finanziario sarebbero nulli, richiamando la condanna penale del procuratore speciale che aveva operato per suo conto; 2) lamentava l'omesso esame del fatto che la banca avrebbe svolto abusivamente attività bancaria in Italia tramite altro intermediario; 3) sosteneva che gli ordini impartiti alla banca dovessero essere provati per iscritto, poiché il contratto quadro prevedeva ordini 'di norma per iscritto', e contestava la valutazione della c.t.u.; 4) invocava la disciplina sammarinese sulla forma scritta dei contratti bancari e sulla necessità di traccia documentale di ogni operazione; 5) deduceva che il rapporto dovesse essere qualificato come rapporto di consumo, con applicazione della Convenzione di Roma e della legge italiana, e che dovesse dunque dichiararsi la nullità per mancata previsione del recesso nei contratti fuori sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che il procuratore speciale non aveva operato come promotore della banca ma come mandatario con rappresentanza del cliente; ha inoltre rilevato la mancata specificazione, ai fini dell'art. 651 c.p.p., della posizione del responsabile civile nel giudizio penale. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non dimostrava la ricorrenza del vizio di omesso esame di fatto decisivo e mirava in realtà a un riesame del merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la clausola 'di norma per iscritto' non impone una forma scritta ad substantiam e, comunque, la doglianza mirava a rivalutare il materiale probatorio. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello aveva già accertato la forma scritta dei contratti e la questione della 'traccia documentale' non risultava tempestivamente devoluta al merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi: non era stata provata la qualità di consumatore e, comunque, il foro del consumatore era escluso dalla stessa disciplina richiamata dalla Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.p.

    La sua invocazione era comunque inammissibile anche per difetto di specifica indicazione circa la citazione o l'intervento del responsabile civile nel giudizio penale.

  • art. 3 legge sammarinese n. 165/2005

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti compiuti da soggetto non autorizzato, ma la censura non ha superato il rilievo che il soggetto aveva operato come procuratore speciale del cliente e non come promotore della banca.

  • art. 65 legge sammarinese n. 165/2005

    Invocato per la nullità degli atti dei soggetti non autorizzati all'esercizio di attività riservate; la Corte non vi ha riconnesso effetti utili alla tesi del ricorrente alla luce dell'accertamento di fatto compiuto.

  • art. 134 legge sammarinese n. 165/2005

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme sammarinesi sulle attività riservate; la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché non venivano adeguatamente prospettati discussione tra le parti, decisività del fatto e tempestiva devoluzione al giudice di merito.

  • art. 1352 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità della forma scritta degli ordini, ma la clausola contrattuale 'di norma per iscritto' è stata interpretata come non contenente un requisito di forma ad substantiam.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la dedotta mancanza di forma scritta degli ordini integrasse il vizio prospettato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere probatorio; la Corte ha respinto le censure perché volte a sovvertire l'accertamento di fatto e la valutazione della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché sostanzialmente diretta a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al decreto ingiuntivo, senza che la censura superasse il rilievo sull'assenza di forma scritta necessaria per gli ordini.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ma senza esito utile per il ricorrente.

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato per gli obblighi dell'intermediario; la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva rispetto all'accertamento della validità degli ordini e dei contratti.

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto non necessario che gli ordini fossero provati esclusivamente per iscritto in presenza della clausola contrattuale e degli altri elementi documentali.

  • art. 57 l. n. 218 del 1995

    Richiamato come norma di rinvio alla Convenzione di Roma del 1980 per l'individuazione della legge applicabile.

  • art. 4 Convenzione di Roma del 1980

    Applicato dalla Corte d'appello per individuare la legge sammarinese quale legge con il collegamento più stretto al contratto.

  • art. 5 Convenzione di Roma del 1980

    La Corte ha escluso l'applicazione del foro del consumatore per mancanza di prova della qualità di consumatore e per la ricorrenza dell'eccezione prevista dal comma 4, lett. b).

  • art. 2 d.lgs. n. 206/2005

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la qualità di consumatore, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancata prova del presupposto fattuale.

  • art. 3 d.lgs. n. 206/2005

    Invocato insieme all'art. 2 del codice del consumo; la Corte ha escluso la prova del rapporto di consumo.

  • art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato per dedurre la nullità per mancata previsione del recesso nei contratti fuori sede, ma la questione è stata ritenuta estranea alla sentenza impugnata e comunque non supportata dalla ratio della decisione.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato nel quinto motivo, senza che la Corte ne traesse conseguenze utili per il ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio, ma la doglianza è stata ritenuta un tentativo di riesame del merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o della documentazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, specie quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento di fatto non sindacabile.
  • La clausola contrattuale che preveda ordini 'di norma per iscritto' non impone, di per sé, una forma scritta ad substantiam; la forma può rilevare come modalità di prova o di annotazione, non come requisito di validità, se il contratto consente anche ordini verbali o telefonici.
  • La deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo richiede specifica allegazione della discussione processuale sul fatto, della sua decisività e della tempestiva devoluzione della questione al giudice di merito.
  • La contestazione della qualità di consumatore e dell'applicabilità della disciplina protettiva deve essere supportata da allegazioni e indicazioni puntuali; in mancanza di prova del presupposto fattuale, non opera il relativo regime di favor.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaGiurisdizione internazionaleLegge applicabile
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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