Cassazione Civile, Ordinanza n. 13697/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'interpretazione di una clausola di contratto collettivo aziendale del Casinò, vigente dal 1990 e reiterata nei successivi rinnovi, che prevedeva la ripartizione delle mance tra azienda e personale e, per i lavoratori del reparto roulette, un "minimo garantito" di lire 2.790 pro quota per ogni milione indiviso di mancia, secondo la ripartizione vigente al 31/12/1990. I lavoratori hanno agito per ottenere il pagamento delle differenze retributive sostenendo che il minimo garantito dovesse essere calcolato sull'intero volume degli incassi/mance e non solo sulla quota di spettanza dei dipendenti. Dopo una lunga vicenda processuale, culminata in più sentenze di merito e di cassazione con rinvio, la Corte d'appello in sede di nuovo rinvio ha ritenuto che il parametro corretto fosse la sola quota destinata al personale. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e omessa considerazione dello schema logico enunciato dalla Cassazione sulla nozione di "milione indiviso" e sulla ratio della clausola; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e dell'art. 132, comma 2, c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che entrambe le parti avrebbero comunque preso a riferimento un milione di mance e che il calcolo matematico dimostrerebbe la loro tesi; 3) violazione degli artt. 1362 c.c. e 188 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale valorizzato il giudicato su alcune statuizioni e per non avere adeguatamente indagato la comune volontà delle parti, che sarebbe stata quella di garantire un minimo ai croupier a fronte delle nuove assunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la Corte d'appello, espunto il documento dichiarato inutilizzabile nel precedente giudizio rescindente, aveva correttamente applicato i criteri di ermeneutica contrattuale, valorizzando il dato letterale della clausola, la sua ambiguità, la lettura sistematica dell'accordo e il comportamento successivo delle parti, compresa la deposizione del teste sindacalista sottoscrittore dell'accordo e l'inerzia del sindacato. Ha inoltre precisato che la concreta declinazione del significato della clausola, anche attraverso i calcoli matematici, attiene al merito ed è insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato come norma processuale per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
La Corte afferma che il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto, tuttavia, la Corte d'appello avrebbe correttamente rispettato tale perimetro.
Le norme sull'interpretazione del contratto sono state applicate dalla Corte d'appello in modo corretto, privilegiando una lettura sistematica e il comportamento delle parti oltre al dato letterale.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel motivo come parametro della motivazione; la Corte non ravvisa alcuna carenza motivazionale decisiva nella sentenza impugnata.
È richiamato in relazione al potere di utilizzare richiami a statuizioni pregresse; la Corte ritiene che la sentenza di rinvio non sia viziata sul punto.
La Corte rinvia alle motivazioni delle precedenti decisioni di legittimità già rese sulle medesime questioni.
Applicato per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Citato nel passaggio sulla stabilità dei precedenti di legittimità e sul ruolo nomofilattico della Corte.
Citato nel medesimo contesto sulla rilevanza dei precedenti e sull'esigenza di uniformità interpretativa.
Massime di principio
- In presenza di una clausola contrattuale collettiva ambigua, il giudice di merito può e deve ricostruirne il significato mediante interpretazione sistematica, valorizzando non solo il dato letterale ma anche la ratio complessiva del regolamento negoziale e il comportamento successivo delle parti.
- Quando la clausola consente più letture plausibili, in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione a quella adottata dal giudice di merito: occorre un vizio ermeneutico effettivo, mentre la diversa ricostruzione del significato concreto della clausola resta apprezzamento di merito.
- Il criterio del "minimo garantito" previsto in un contratto aziendale deve essere letto secondo l'assetto complessivo dell'accordo e secondo i parametri che le parti abbiano effettivamente utilizzato nell'attuazione del rapporto, se tali elementi confermano la lettura seguita dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, lo sviluppo concreto di formule di calcolo o di operazioni matematiche finalizzate a quantificare il credito derivante dall'interpretazione contrattuale appartiene al merito e non è sindacabile se sorretto da motivazione non implausibile.
- Una volta che la Corte di cassazione abbia enunciato il principio interpretativo applicabile alla clausola controversa, il giudice di rinvio deve muoversi entro quel perimetro; tuttavia, se il nuovo giudizio si conforma correttamente ai criteri di ermeneutica indicati, la decisione resiste alle censure di violazione dell'art. 384 c.p.c.
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