Sentenza del 30/09/2016 n. 19523 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Omessi adempimenti - Nullità - Regolare ricezione della successiva raccomandata di conferma - Effetti - Sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sostenendo che la cartella di pagamento, relativa a IRPEF, fosse stata notificata in modo nullo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. In particolare, contestava l'omessa affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale e sosteneva che la successiva raccomandata informativa non potesse sanare tale omissione. Con un ulteriore motivo contestava anche l'omessa motivazione della CTR circa il potere di notificazione di Defendini S.r.l.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede normalmente tutti gli adempimenti previsti dalla norma e che l'omissione dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione determina una nullità. Tuttavia, nel caso concreto, la nullità è stata sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., poiché il contribuente aveva regolarmente ricevuto la raccomandata con cui era stato informato del deposito dell'atto presso la casa comunale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una presunta carenza di motivazione giuridica e non l'omesso esame di un fatto decisivo. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 per ciascun controricorrente, oltre agli ulteriori oneri indicati in sentenza.
Norme richiamate
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
In caso di temporanea irreperibilità del destinatario, la notifica richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e l'invio della raccomandata informativa. L'omissione di uno di tali adempimenti rende normalmente nulla la notificazione.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
La nullità della notifica può essere sanata quando il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell'atto e sia stato raggiunto lo scopo dell'adempimento omesso. In questo caso, la regolare ricezione della raccomandata informativa ha sanato l'omessa affissione dell'avviso alla porta.
Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
La notifica delle cartelle di pagamento, quando il destinatario è temporaneamente irreperibile, deve essere effettuata secondo le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, in coordinamento con le forme previste dal codice di procedura civile.
Rileva quale disciplina generale delle notificazioni presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario, richiamata insieme all'art. 140 c.p.c. per individuare la procedura applicabile.
La Corte ha distinto tra violazione o falsa applicazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, dichiarando inammissibile la censura basata su una presunta insufficiente motivazione giuridica.
Massime di principio
- Quando una notificazione viene eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., tutti gli adempimenti formali sono normalmente necessari; l'omissione di uno di essi comporta una nullità e non, di regola, l'inesistenza della notifica.
- La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo se il destinatario riceve regolarmente la raccomandata informativa e risulta quindi posto concretamente in condizione di conoscere il deposito dell'atto.
- La ricezione della raccomandata informativa può essere sufficiente a sanare l'omessa affissione dell'avviso alla porta, purché la ricezione sia effettiva e accertata in giudizio.
- La contestazione della notifica deve distinguere tra vizi formali della procedura, conoscenza effettiva dell'atto e prova della ricezione della raccomandata; la conoscenza effettiva può impedire che la nullità produca conseguenze processuali.
- Una censura sulla motivazione giuridica della sentenza non è automaticamente ammissibile come omesso esame di un fatto: occorre indicare uno specifico fatto storico, controverso e decisivo, che il giudice avrebbe completamente trascurato.
- In caso di rigetto del ricorso tributario, il contribuente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali sia a favore dell'amministrazione finanziaria sia a favore del concessionario della riscossione.
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