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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33336/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori hanno impugnato i licenziamenti intimati nel marzo 2003 nell'ambito di una procedura di riduzione collettiva del personale chiedendone la declaratoria di inefficacia per molteplici vizi: mancato invio o errata individuazione dei destinatari delle comunicazioni previste dall'art. 4 l. 23/7/1991 n. 223 (associazioni sindacali territoriali), incompletezza della comunicazione di avvio della procedura (art. 4 comma 3 L. 223/1991) che non avrebbe indicato adeguatamente i "motivi che determinano la situazione di eccedenza", inesistenza o fittizietà delle ragioni giustificatrici della riduzione degli organici, vizi di forma nelle comunicazioni di licenziamento e violazioni dei principi generali sull'onere di giustificazione dei licenziamenti individuali e collettivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti: 1) la censura sulla mancata individuazione dei destinatari delle comunicazioni è stata dichiarata tardiva o comunque non prospettata con la necessaria autosufficienza nella impugnazione; 2) l'adeguatezza della comunicazione di avvio della procedura è questione di fatto: essendo stato poi stipulato un accordo sindacale, i giudici di merito hanno valutato la comunicazione come sufficiente per consentire la partecipazione informata delle organizzazioni sindacali; tale valutazione è riservata al merito ed insindacabile in sede di legittimità; 3) la sindacabilità delle ragioni che giustificano la riduzione del personale è limitata, atteso il principio secondo cui le esigenze organizzative/di riduzione non sono soggette a sindacato pieno del giudice (giudicato implicito da pronunce anteriori); 4) le doglianze sulla genericità e sui risultati economici positivi aziendali non hanno dimostrato, nei fatti, la fittizietà della procedura. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • Legge 23/7/1991 n.223 (disciplina dei licenziamenti collettivi)

    L'art. 4 e seguenti disciplinano le comunicazioni e la procedura sindacale: la Corte ha valutato che l'adeguatezza della comunicazione di avvio va valutata in relazione alla finalità di fornire alle organizzazioni sindacali le informazioni utili alla partecipazione; in concreto, la stipula di un accordo sindacale è indice della sufficienza della comunicazione (art.4 comma 3, comma 9 e comma 12 richiamati). L'art.24 è richiamato in relazione agli esiti impugnatori.

  • Legge 15/7/1966 n.604 (licenziamento individuale)

    Richiamata per i principi sull'onere di giustificazione del licenziamento; tuttavia la valutazione sulla sussistenza delle ragioni collettive rimane prevalentemente di merito e, in tema di collettivi, largamente sottratta a sindacato giudiziale.

  • Codice civile (artt. 1324, 1362, 1366, 1369 c.c.)

    I riferimenti agli articoli del codice civile sono collegati ai criteri di interpretazione della domanda e dei negozi giuridici: i ricorrenti contestavano l'interpretazione della loro istanza e la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente esercitato la sua attività interpretativa, non sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto.

  • Codice civile (art. 1418 c.c.)

    Richiamato in relazione alla nullità dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto che non fosse provata una nullità tale da inficiare i licenziamenti impugnati.

  • Codice civile (artt. 36-38 c.c.)

    Richiamati in relazione ai doveri contrattuali e all'onere probatorio: i ricorrenti non hanno fornito fatti decisivi contrari alla valutazione di merito.

  • Codice civile (art. 2909 c.c.)

    Citato con riguardo alla impugnabilità di atti e conseguenze giuridiche; la Corte non ha ritenuto applicabile la nullità o l'inefficacia invocata dai ricorrenti.

  • Codice di procedura civile (art. 420 c.p.c.)

    Riferito ai termini e modi di discussione in udienza: la Corte ha richiamato la necessità che eccezioni processuali siano tempestive e adeguatamente dedotte, non potendo essere sollevate tardivamente.

  • Codice di procedura civile (art. 112 c.p.c.)

    Richiamato in ordine alla concentrazione delle difese e alla fase introduttiva; la Corte ha sottolineato il principio di autosufficienza dell'atto di impugnazione.

  • Codice di procedura civile (art. 324 c.p.c.)

    Menziato in relazione ai mezzi di prova e all'onere probatorio: il giudice di merito ha apprezzato gli atti e non è stata dimostrata la sussistenza di elementi contrari.

  • Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)

    Fondamento delle censure in cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che non specificavano gli atti o non riguardavano questioni di diritto riservate alla Cassazione (vizi di motivazione non adeguatamente circostanziati ai sensi dell'art.360 n.5).

  • Decreto-legge 28/10/2020 n.137, art.23 comma 8-bis (convertito nella legge 18/12/2020 n.176)

    Riferimento formale per le conclusioni del Pubblico Ministero (deposito delle conclusioni scritte) nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Le censure sulla mancata o errata comunicazione alle organizzazioni sindacali devono essere tempestivamente e specificamente dedotte; eccezioni sollevate tardivamente in udienza possono essere dichiarate inammissibili.
  • L'adeguatezza della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo va valutata in relazione alla finalità pratica di informare e consentire la partecipazione dei sindacati: la stipula di un accordo sindacale successivo costituisce forte indicazione di sufficienza della comunicazione e la valutazione è essenzialmente di fatto.
  • Le ragioni organizzative ed economiche che giustificano una riduzione di personale sono, in linea generale, sottratte a un sindacato pieno del giudice e la loro sindacabilità è limitata; pronunce antecedenti possono creare effetti vincolanti (giudicato implicito) per i giudici del rinvio.
  • Accertare la "fittizietà" della procedura richiede elementi probatori concreti e decisivi: risultati economici positivi non sono automaticamente idonei a provare la mancanza di esigenze di riduzione, se non collegati a dati probatori specifici che dimostrino la contraddizione tra le evidenze e le ragioni dichiarate.
  • I vizi di motivazione e le censure generiche in Cassazione sono spesso dichiarati inammissibili se non rispettano i parametri di specificità richiesti dall'art. 360 c.p.c.; è essenziale indicare gli atti e i punti di diritto contestati con autosufficiente chiarezza.

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