Cassazione Civile, Sentenza n. 33336/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori hanno impugnato i licenziamenti intimati nel marzo 2003 nell'ambito di una procedura di riduzione collettiva del personale chiedendone la declaratoria di inefficacia per molteplici vizi: mancato invio o errata individuazione dei destinatari delle comunicazioni previste dall'art. 4 l. 23/7/1991 n. 223 (associazioni sindacali territoriali), incompletezza della comunicazione di avvio della procedura (art. 4 comma 3 L. 223/1991) che non avrebbe indicato adeguatamente i "motivi che determinano la situazione di eccedenza", inesistenza o fittizietà delle ragioni giustificatrici della riduzione degli organici, vizi di forma nelle comunicazioni di licenziamento e violazioni dei principi generali sull'onere di giustificazione dei licenziamenti individuali e collettivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti: 1) la censura sulla mancata individuazione dei destinatari delle comunicazioni è stata dichiarata tardiva o comunque non prospettata con la necessaria autosufficienza nella impugnazione; 2) l'adeguatezza della comunicazione di avvio della procedura è questione di fatto: essendo stato poi stipulato un accordo sindacale, i giudici di merito hanno valutato la comunicazione come sufficiente per consentire la partecipazione informata delle organizzazioni sindacali; tale valutazione è riservata al merito ed insindacabile in sede di legittimità; 3) la sindacabilità delle ragioni che giustificano la riduzione del personale è limitata, atteso il principio secondo cui le esigenze organizzative/di riduzione non sono soggette a sindacato pieno del giudice (giudicato implicito da pronunce anteriori); 4) le doglianze sulla genericità e sui risultati economici positivi aziendali non hanno dimostrato, nei fatti, la fittizietà della procedura. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati alle spese.
Norme richiamate
Legge 23/7/1991 n.223 (disciplina dei licenziamenti collettivi)
L'art. 4 e seguenti disciplinano le comunicazioni e la procedura sindacale: la Corte ha valutato che l'adeguatezza della comunicazione di avvio va valutata in relazione alla finalità di fornire alle organizzazioni sindacali le informazioni utili alla partecipazione; in concreto, la stipula di un accordo sindacale è indice della sufficienza della comunicazione (art.4 comma 3, comma 9 e comma 12 richiamati). L'art.24 è richiamato in relazione agli esiti impugnatori.
Legge 15/7/1966 n.604 (licenziamento individuale)
Richiamata per i principi sull'onere di giustificazione del licenziamento; tuttavia la valutazione sulla sussistenza delle ragioni collettive rimane prevalentemente di merito e, in tema di collettivi, largamente sottratta a sindacato giudiziale.
Codice civile (artt. 1324, 1362, 1366, 1369 c.c.)
I riferimenti agli articoli del codice civile sono collegati ai criteri di interpretazione della domanda e dei negozi giuridici: i ricorrenti contestavano l'interpretazione della loro istanza e la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente esercitato la sua attività interpretativa, non sindacabile in Cassazione salvo vizi di diritto.
Codice civile (art. 1418 c.c.)
Richiamato in relazione alla nullità dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto che non fosse provata una nullità tale da inficiare i licenziamenti impugnati.
Codice civile (artt. 36-38 c.c.)
Richiamati in relazione ai doveri contrattuali e all'onere probatorio: i ricorrenti non hanno fornito fatti decisivi contrari alla valutazione di merito.
Codice civile (art. 2909 c.c.)
Citato con riguardo alla impugnabilità di atti e conseguenze giuridiche; la Corte non ha ritenuto applicabile la nullità o l'inefficacia invocata dai ricorrenti.
Codice di procedura civile (art. 420 c.p.c.)
Riferito ai termini e modi di discussione in udienza: la Corte ha richiamato la necessità che eccezioni processuali siano tempestive e adeguatamente dedotte, non potendo essere sollevate tardivamente.
Codice di procedura civile (art. 112 c.p.c.)
Richiamato in ordine alla concentrazione delle difese e alla fase introduttiva; la Corte ha sottolineato il principio di autosufficienza dell'atto di impugnazione.
Codice di procedura civile (art. 324 c.p.c.)
Menziato in relazione ai mezzi di prova e all'onere probatorio: il giudice di merito ha apprezzato gli atti e non è stata dimostrata la sussistenza di elementi contrari.
Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)
Fondamento delle censure in cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che non specificavano gli atti o non riguardavano questioni di diritto riservate alla Cassazione (vizi di motivazione non adeguatamente circostanziati ai sensi dell'art.360 n.5).
Decreto-legge 28/10/2020 n.137, art.23 comma 8-bis (convertito nella legge 18/12/2020 n.176)
Riferimento formale per le conclusioni del Pubblico Ministero (deposito delle conclusioni scritte) nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Le censure sulla mancata o errata comunicazione alle organizzazioni sindacali devono essere tempestivamente e specificamente dedotte; eccezioni sollevate tardivamente in udienza possono essere dichiarate inammissibili.
- L'adeguatezza della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo va valutata in relazione alla finalità pratica di informare e consentire la partecipazione dei sindacati: la stipula di un accordo sindacale successivo costituisce forte indicazione di sufficienza della comunicazione e la valutazione è essenzialmente di fatto.
- Le ragioni organizzative ed economiche che giustificano una riduzione di personale sono, in linea generale, sottratte a un sindacato pieno del giudice e la loro sindacabilità è limitata; pronunce antecedenti possono creare effetti vincolanti (giudicato implicito) per i giudici del rinvio.
- Accertare la "fittizietà" della procedura richiede elementi probatori concreti e decisivi: risultati economici positivi non sono automaticamente idonei a provare la mancanza di esigenze di riduzione, se non collegati a dati probatori specifici che dimostrino la contraddizione tra le evidenze e le ragioni dichiarate.
- I vizi di motivazione e le censure generiche in Cassazione sono spesso dichiarati inammissibili se non rispettano i parametri di specificità richiesti dall'art. 360 c.p.c.; è essenziale indicare gli atti e i punti di diritto contestati con autosufficiente chiarezza.
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