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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24022/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da due contratti di interest rate swap stipulati in funzione di copertura del rischio connesso a mutui fondiari. La società utilizzatrice dei derivati aveva chiesto di accertarne la nullità e di ottenere la ripetizione dell’indebito, deducendo che i contratti non avevano assolto la funzione di copertura, che non era stato determinato il criterio di calcolo del mark to market, che non erano stati indicati gli scenari probabilistici e che la banca aveva violato gli obblighi informativi. In appello, la banca aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado favorevole alla società. In cassazione la società ha proposto un solo motivo, formalmente denunciando la violazione degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse errato nel ritenere sufficientemente determinato il mark to market e nel negare la nullità dei contratti; la banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, fondato sulla tesi opposta, cioè che mark to market e scenari probabilistici non sarebbero elementi essenziali del contratto di IRS.

La decisione

La Corte ha rilevato che il motivo principale, pur formalmente incardinato come violazione di legge, in realtà mirava a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla validità dei contratti, accertamento fondato sull’esame del testo contrattuale, che riportava i parametri di calcolo del mark to market, i costi, i rischi dell’operazione e gli scenari probabilistici. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale secondo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.; tuttavia, dopo la richiesta di decisione, la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso. La Corte ha pertanto dichiarato estinto il ricorso principale; il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente principale. È stato inoltre escluso sia l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., sia il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione del giudizio sulla base di una proposta del consigliere delegato allo spoglio; nel caso, il procedimento è proseguito fino alla rinuncia del ricorso principale.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la indeterminabilità dell’oggetto del contratto di swap per carenza di criteri di calcolo del mark to market; la Corte ha ritenuto che la censura investisse in realtà un accertamento di fatto.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    invocato per sostenere la nullità del contratto per difetto di determinabilità dell’oggetto; la Corte non ha accolto la censura perché reputata diretta contro la valutazione di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la violazione o falsa applicazione di legge non comprende la contestazione dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa, che resta valutazione di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che mark to market e scenari probabilistici sarebbero elementi essenziali del contratto di IRS; il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile/inammissibile per difetto di interesse sopravvenuto.

  • art. 1343 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale; la Corte non è entrata nel merito della doglianza per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 1349 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale; non esaminato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso principale comporta la condanna alle spese della parte che ha dato causa alla rinuncia.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    non applicabile quando la rinuncia al giudizio, successiva alla richiesta di discussione della proposta, impedisce la conferma della proposta stessa e viene meno l’interesse alla pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non trova applicazione nel caso di estinzione del ricorso principale e di sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale; è escluso il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o del contenuto del contratto, poiché l’erronea ricognizione della fattispecie concreta appartiene al giudizio di merito.
  • In tema di interest rate swap, ai fini della validità del contratto rileva che l’alea sia stata determinata o determinabile attraverso criteri oggettivi e scientificamente riconosciuti e che l’investitore possa conoscere preventivamente gli elementi e i parametri di calcolo, compresi gli scenari probabilistici, se necessari alla rappresentazione dell’alea negoziale.
  • La doglianza di nullità per indeterminatezza dell’oggetto non può essere accolta in cassazione se richiede una rivalutazione del testo contrattuale e della consulenza tecnica, anziché denunciare un errore di diritto nell’interpretazione della norma applicata.
  • La rinuncia al ricorso principale, intervenuta dopo la richiesta di decisione sulla base della proposta ex art. 380-bis c.p.c., determina l’estinzione del giudizio principale e rende privo di interesse il ricorso incidentale condizionato.
  • La rinuncia al ricorso principale comporta la condanna del rinunciante alle spese del giudizio di legittimità e impedisce l’applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. quando viene meno la conformità tra proposta e decisione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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