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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20623/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per plurime ragioni: (i) omissione o carenza motivazionale circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate con apparecchiature della polizia giudiziaria (artt. 268 co.3 e 271 c.p.p.), (ii) richieste di assoluzione per insussistenza dei fatti in relazione a specifici capi di imputazione (capi d ed e / porto o detenzione di armi), (iii) mancato riconoscimento delle attenuanti speciali per collaborazione (art. 8 d.l. 152/1991 conv. l.203/1991 e art. 73 co.7 d.P.R. 309/1990), nonché mancata applicazione della continuazione con fatti di altro procedimento (sentenza "Acerra") e contestata eccessività della pena inflitta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che: (a) le doglianze generiche sull'inutilizzabilità delle intercettazioni sono inammissibili se non indicano con precisione quali conversazioni sarebbero viziate e la loro incidenza probatoria; (b) il giudice d'appello ha legittimamente motivato anche per relationem rispetto alla sentenza di primo grado ove le censure siano generiche o prive di elementi nuovi; (c) la declaratoria di prescrizione per uno dei capi è corretta e impedisce, quanto a quel capo, l'ulteriore sindacato di legittimità; (d) il mancato riconoscimento delle attenuanti di collaborazione è fondato sulla carenza dei presupposti formali e sulla insufficiente utilità/proficuità del contributo dichiarativo rispetto ai fatti per cui si procede; (e) la determinazione della pena operata in appello non è manifestamente illogica, essendo basata sul disvalore della condotta e sulle modalità dell'ingente traffico di stupefacenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e ciascuno è stato condannato al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 1-bis; art. 73, comma 7

    Art. 73 comma 1-bis: norma sostanziale contestata per traffico/detenzione ai fini di spaccio. Art. 73 comma 7: attenuante per chi collabori al fine di impedire ulteriori attività delittuose o sottrarre risorse; la Corte richiede che la collaborazione sia effettivamente proficua e utile agli accertamenti per riconoscere la diminuente

  • d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991, n. 203

    L'attenuante speciale per la collaborazione ex art. 8 è circoscritta ai reati di cui all'art. 416-bis e a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da quella norma; richiede dissociazione e utilità del contributo dichiarativo e non si applica quando il quadro probatorio già consentiva l'individuazione dei concorrenti

  • Codice di procedura penale

    art. 268, comma 3; art. 271; art. 129, comma secondo; art. 616

    Art. 268 co.3 e art. 271: l'autorizzazione all'uso di apparecchiature esterne è legittima se il PM indica indagini incompatibili con la strumentazione d'ufficio; in cassazione le contestazioni devono essere specifiche con indicazione delle singole conversazioni affectate. Art. 129 co.2: in presenza di causa estintiva (prescrizione) l'assoluzione è possibile solo se dagli atti emerge in modo inequivoco l'inesistenza del fatto; Art. 616: disposizione invocata per condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • Codice penale

    Criteri di determinazione della pena: la dosimetria è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte di cassazione sindaca solo l'eventuale illogicità manifesta della motivazione

  • Codice di procedura penale

    Richiamati nel quadro delle censure procedurali e del diritto di difesa; la Corte valorizza la necessità di motivazione specifica e di contestualizzazione delle censure in sede di legittimità

Massime di principio

  • Le censure sulle intercettazioni in cassazione devono essere puntuali: va indicato quali atti/conversazioni sarebbero inutilizzabili e in che modo hanno inciso sulla decisione; il rilievo generico è inammissibile.
  • Il beneficio di attenuanti per collaborazione (art. 8 d.l. 152/1991 o art. 73 co.7 DPR 309/1990) richiede non solo la manifestazione di dissociazione ma soprattutto la dimostrazione dell'utilità e della proficuità delle dichiarazioni rispetto alle indagini; la tardività della collaborazione non è di per sé preclusiva, ma l'apporto deve avere effettivo valore investigativo.
  • Il giudice d'appello può motivare per relationem alla sentenza di primo grado quando le censure siano generiche o non apportino elementi nuovi; invece, se in appello vengono prospettati rilievi specifici, la motivazione deve affrontarli espressamente.
  • Se una causa estintiva (es. prescrizione) è intervenuta su un capo, la sua declaratoria limita il sindacato su quel punto: l'assoluzione per insussistenza del fatto è ammissibile in appello solo se dagli atti emerge l'evidente non sussistenza del fatto.
  • La dosimetria della pena è materia di discrezionalità del giudice di merito; le richieste di riduzione devono dimostrare una manifesta illogicità della motivazione o il mancato rispetto dei criteri legali per essere accolte.

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