Cassazione Penale, Ordinanza n. 31364/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e con conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna a pena detentiva e pecuniaria per due ipotesi di reato previste dagli artt. 79 e 95 del D.P.R. n. 115/2002. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti, sostanzialmente contestando la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che i presupposti applicativi fossero integrati. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché dirette, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché, quanto all'art. 131-bis c.p., non era superata la valutazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo tendeva a ottenere una inammissibile rilettura degli elementi di fatto e del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, e che il ricorrente non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata sulla responsabilità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, osservando che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; nella specie i giudici di merito avevano correttamente valorizzato gli indici normativi per escluderne l'applicazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 79 e 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disposizioni poste a base della condanna confermata nei giudizi di merito; il testo non specifica la natura esatta delle due ipotesi di reato, limitandosi a richiamarne la violazione.
La particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la valutazione deve fondarsi sugli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, considerati anche ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.
È parametro di riferimento per valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
La modifica normativa non ha trasformato il giudizio di legittimità in un sindacato di merito; resta preclusa alla Cassazione la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito.
Consegue all'inammissibilità del ricorso la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito limitandosi a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali o una diversa valutazione delle prove; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti.
- La doglianza sull'elemento soggettivo è inammissibile quando si traduce, in concreto, nella contestazione della valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici di merito, senza un confronto specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la compresenza di due presupposti: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la mancanza di anche uno solo di tali requisiti esclude l'applicazione dell'istituto.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; se il giudice di merito ha già compiuto correttamente tale apprezzamento, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova ponderazione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31312/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31313/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31314/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31328/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31329/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31330/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →