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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31329/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Tre imputati, già condannati in primo grado e con sentenza di appello che ha confermato integralmente la decisione, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la conferma di condanne per reati in materia di stupefacenti. I motivi riguardavano, in sintesi: per tutti, l’omessa riqualificazione del fatto nel più mite art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; per uno dei ricorrenti, la mancata diversificazione del titolo di responsabilità rispetto agli altri concorrenti e il diniego dell’attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p.; per gli altri due, ulteriori censure sulla mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso di uno degli imputati era accompagnato da memoria difensiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché non deducibili in sede di legittimità e/o perché meramente reiterative di questioni già devolute in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha osservato che il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell’azione, quantità e qualità della sostanza, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego valorizzando elementi sintomatici della professionalità dell’attività di spaccio. Quanto alle ulteriori censure di uno dei ricorrenti, la Corte ha rilevato che esse non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello ma riproponevano sostanzialmente gli stessi argomenti già respinti, con conseguente inammissibilità. In conseguenza dell’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché della qualità e quantità della sostanza, alla luce dei criteri di offensività e proporzionalità; basta che uno solo degli elementi deponga per una non minima offensività per escludere la fattispecie attenuata.

  • art. 114 c.p.

    L’attenuante della minima partecipazione è deducibile solo se sorretta da specifico confronto con la motivazione di merito; non basta riproporre genericamente la tesi difensiva già respinta.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    L’atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata al provvedimento impugnato; la mancanza di specifico confronto con la motivazione comporta inammissibilità.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La contestazione riguarda reati in materia di stupefacenti, con richiesta di riqualificazione nel comma 5 per la lieve entità.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come lieve entità in materia di stupefacenti impone una valutazione unitaria di tutti gli indici normativi; il giudice può negarla quando, anche solo uno degli elementi considerati, denoti una lesione del bene giuridico non lieve.
  • Il controllo di legittimità non consente una mera rivalutazione del merito: il ricorso deve misurarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non può limitarsi a riprodurre questioni già dedotte in appello.
  • La reiterazione in cassazione di motivi già formulati e disattesi in appello, senza confronto critico con gli argomenti del giudice di secondo grado, determina l’inammissibilità del ricorso.
  • La deduzione della minima partecipazione richiede una censura puntuale e autosufficiente; la doglianza generica sulla differente responsabilità del correo è insufficiente se non si confronta con le ragioni poste a base della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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