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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31328/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo adeguato il diniego della fattispecie lieve, valorizzando elementi indicativi della professionalità e non occasionalità dell'attività di spaccio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, pur riducendo la pena, aveva mantenuto la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non sarebbe stata riconosciuta la più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, che a suo avviso ricorreva nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con la disciplina degli stupefacenti contestata all'imputato.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    base della condanna confermata in appello per la condotta di spaccio/detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma invocata dal ricorrente per ottenere la qualificazione del fatto di lieve entità; la Corte ribadisce che richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità, qualità e purezza della sostanza.

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati, sia relativi alla condotta sia relativi alla sostanza.
  • La lieve entità può essere esclusa quando anche uno solo degli elementi rilevanti evidenzi un'offesa non minima al bene giuridico tutelato.
  • Il giudice di merito deve dare conto in motivazione di aver esaminato tutti gli aspetti rilevanti e di aver spiegato perché alcuni elementi siano stati ritenuti prevalenti su altri nella valutazione dell'entità del fatto.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a censurare la mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 senza confrontarsi con una motivazione di merito logicamente e giuridicamente adeguata.
  • L'indice della professionalità e non occasionalità dell'attività di spaccio costituisce elemento ostativo al riconoscimento della fattispecie lieve quando la valutazione complessiva del fatto lo valorizzi come sintomo di offensività non minima.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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