Cassazione Penale, Ordinanza n. 31330/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, senza riqualificazione nel fatto di lieve entità ex comma 5. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che lo aveva ritenuto responsabile di un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto travisamento della prova e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato contestato e avrebbe dovuto riqualificare il fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura, nella parte in cui sollecitava una diversa lettura del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e ha giudicato manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione, rilevando che il giudice di merito aveva svolto una valutazione complessiva dei dati rilevanti e aveva motivato adeguatamente il diniego della lieve entità valorizzando elementi indicativi della professionalità dell'attività di spaccio.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello, relativa al reato in materia di stupefacenti oggetto del giudizio.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Ipotesi di lieve entità: la sua applicazione richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; il diniego è legittimo quando elementi significativi escludano la minima offensività.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura del merito o una nuova valutazione del compendio probatorio.
Richiamata come intervento normativo che non ha mutato la natura del sindacato della Cassazione sui vizi motivazionali, restando preclusa la rivalutazione del fatto.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito né la sostituzione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più favorevole al ricorrente.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione delle prove, ma solo per denunciare reali carenze, illogicità o contraddizioni del percorso argomentativo della sentenza impugnata.
- La riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti presuppone una valutazione complessiva e congiunta di tutti i parametri normativi rilevanti; il giudice può negarla quando anche uno solo degli elementi valutati escluda la minima offensività.
- Per la lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, la motivazione deve dar conto dell'esame di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza, nonché delle ragioni della prevalenza attribuita ad alcuni di tali elementi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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