Cassazione Penale, Ordinanza n. 31313/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP in relazione a contestazioni per associazione per delinquere e rapina aggravata. Ha dedotto tre censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, lamentando che il giudice non avesse valutato la documentazione difensiva relativa alla disponibilità di un domicilio del coindagato; (2) illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'identificazione degli indagati per la rapina, effettuata dalle persone offese mediante riconoscimento fotografico a distanza di otto mesi e in termini non di certezza; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla valorizzazione delle dichiarazioni di una teste, che secondo la difesa sarebbero inattendibili per i suoi rapporti personali con un soggetto slavo e per i riferimenti alla relazione e alla prole.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, circostanza che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, comporta l'inammissibilità dell'atto. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, ritenendo la causa di inammissibilità ascrivibile a colpa.
Norme richiamate
Indicata come una delle fattispecie di reato oggetto della misura cautelare impugnata.
Indicata come una delle fattispecie di reato oggetto della misura cautelare impugnata.
Il ricorso, le memorie e i motivi nuovi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la regola attiene alle modalità di esercizio del diritto di impugnazione e non solo alla legittimazione soggettiva.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, se l'inammissibilità è dovuta a colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle Ammende.
È richiamata come fonte della riformulazione dell'art. 613 c.p.p., entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione; la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi.
- La disciplina dell'art. 613 c.p.p. incide sulle modalità di esercizio del diritto di impugnazione, imponendo un requisito tecnico-formale della sottoscrizione da parte di difensore abilitato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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