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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31314/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso avverso la sentenza del GIP che, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti per i reati contestati in continuazione. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il giudice avesse determinato una pena finale difforme dall'accordo: a fronte di un concordato di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 7.667,00 di multa, la sentenza avrebbe applicato anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 9.500,00 di multa. La censura è stata prospettata come difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e come illegale determinazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ammette soltanto censure sulla volontà dell'imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre osservato che il preteso difetto di correlazione non trovava riscontro negli atti, perché dal verbale d'udienza risultava proprio la richiesta di pena poi recepita nella sentenza, con multa di euro 9.500,00. Non ricorrendo una determinazione della pena contra legem, la censura sulla quantificazione concordata non è scrutinabile in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi espressamente previsti: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, con ordinanza, nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014

    Richiamate per ribadire che la censura sulla determinazione della pena concordata non è deducibile in cassazione, salvo il caso di pena illegale o contra legem.

  • artt. 81 c.p.

    Norma richiamata nell'imputazione per la continuazione tra i reati contestati.

  • art. 316-ter c.p.

    Uno dei reati contestati all'imputato.

  • art. 640, comma 2, n. 1 c.p.

    Uno dei reati contestati all'imputato, nella forma aggravata.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Uno dei reati contestati all'imputato, ritenuto in continuazione con gli altri.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
  • La doglianza sulla quantificazione della pena concordata non è deducibile in cassazione quando la pena applicata corrisponde all'accordo recepito dal giudice e non emerge una violazione di legge, cioè una determinazione contra legem.
  • Il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza deve risultare dagli atti: se il verbale d'udienza documenta la medesima richiesta poi accolta, la censura è infondata e il ricorso è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, la verifica sulla pena si limita alla legalità della sanzione, non alla mera opportunità o convenienza dell'accordo tra le parti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniOmesso versamentoRiciclaggioTruffa
RamiProcesso penaleReati tributariDelitti economiciDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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