Cassazione Penale, Ordinanza n. 31312/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché sottoscritti da un difensore non abilitato dinanzi alla Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo la causa di inammissibilità ascrivibile a colpa. La sentenza di appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati dal Tribunale e poi dalla Corte di appello di Milano, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 17 aprile 2025 che aveva confermato la loro responsabilità penale e le pene inflitte. Con un unico motivo hanno dedotto vizio di motivazione, lamentando il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte, però, non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del richiesto proscioglimento d'ufficio invocato dai ricorrenti, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte afferma che, dopo la riforma del 2017, ricorso, memorie e motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di difensore non iscritto rende inammissibile l'impugnazione.
È il fondamento della condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
È richiamata come fonte della riformulazione dell'art. 613 c.p.p., con entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la proposizione del ricorso che determina la causa di inammissibilità integra colpa del ricorrente, legittimando la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che la previsione dell'art. 613 c.p.p. regola le modalità di esercizio del diritto di impugnazione e riserva la redazione del ricorso ai difensori iscritti nell'albo speciale, in ragione dell'elevato tecnicismo richiesto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La violazione dell'art. 613 c.p.p. incide sulle modalità di esercizio del diritto di impugnazione e non sulla legittimazione astratta della parte a proporre ricorso.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una scelta processuale imputabile a colpa della parte, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare che impedisce l'esame del merito, restano ferme le statuizioni di condanna impugnate.
- Il mancato esame di una richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. può derivare dall'inammissibilità del ricorso, che preclude ogni scrutinio sul merito della motivazione.
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