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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36516/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società, destinataria di una procedura di espropriazione di crediti presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 promossa per il recupero di crediti da sanzioni amministrative di titolarità di un ente pubblico, ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che la pretesa fosse estinta per prescrizione, assumendo l'inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione e in appello la decisione è stata confermata. In cassazione la società ha articolato cinque motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio processuale assorbente: l'opposizione esecutiva era originariamente improponibile perché introdotta con atto di citazione iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario, anziché con ricorso al giudice dell'esecuzione da depositarsi nel fascicolo dell'esecuzione pendente, come richiesto per le opposizioni esecutive in senso stretto dopo l'inizio dell'esecuzione forzata.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello e anche quella di primo grado, dichiarando che l'opposizione era stata proposta con un atto introduttivo non conforme al modello legale e quindi originariamente improponibile. Ha richiamato il principio secondo cui le opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione hanno struttura bifasica necessaria e devono essere introdotte con ricorso al giudice dell'esecuzione; la proposizione con citazione iscritta a ruolo ordinario determina nullità dell'atto e improponibilità della domanda. Ha inoltre ritenuto superflua la rimessione al primo giudice per difetto di contraddittorio, pur in presenza della mancata partecipazione del terzo pignorato, poiché l'azione era ab origine improponibile. Spese integralmente compensate e nessun ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La procedura esecutiva presso terzi nelle forme speciali previste da questa norma richiede che l'opposizione successiva sia introdotta con il rito proprio delle opposizioni esecutive, cioè mediante ricorso al giudice dell'esecuzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o decisa nel merito per un vizio originario del processo.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    L'atto di opposizione difforme dal modello legale è nullo perché non idoneo a raggiungere il suo scopo.

  • art. 27, secondo comma, c.p.c.

    Indicato per l'individuazione del giudice competente nella fase di merito dell'opposizione esecutiva.

  • art. 618-bis c.p.c.

    Richiamato per i casi in cui la fase di merito delle opposizioni segue il rito speciale previsto dalla legge.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per escludere, nel caso di improponibilità originaria, la rimessione al primo giudice nonostante il difetto di contraddittorio.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto della rimessione al primo giudice per difetto di contraddittorio, ritenuta però superflua.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Utilizzato a sostegno dell'esigenza di ragionevole durata del processo, che sconsiglia la rimessione al primo giudice quando l'azione è originariamente improponibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la pronuncia è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato, ritenuto però non dovuto nel caso deciso.

  • art. 1-bis art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione alla misura del contributo unificato, ma escluso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Le opposizioni esecutive proposte dopo l'inizio dell'esecuzione forzata hanno una struttura bifasica necessaria: la fase iniziale va introdotta con ricorso al giudice dell'esecuzione e depositata nel fascicolo dell'esecuzione già pendente.
  • L'introduzione dell'opposizione esecutiva con atto di citazione iscritto direttamente nel ruolo ordinario, invece che con ricorso al giudice dell'esecuzione, integra una difformità dal modello legale che determina nullità dell'atto e improponibilità della domanda.
  • Quando il vizio processuale originario rende la causa improponibile, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la decisione impugnata e travolgere anche la sentenza di primo grado, senza rimettere la causa al giudice di merito.
  • Il difetto di integrazione del contraddittorio non impone la rimessione al primo giudice se l'azione è già originariamente improponibile, poiché il rinvio determinerebbe solo un inutile allungamento dei tempi processuali senza utilità per la parte pretermessa.
  • Nelle opposizioni esecutive il terzo pignorato è litisconsorte necessario, ma tale rilievo non prevale sul più radicale vizio di improponibilità originaria dell'azione.
  • La cassazione senza rinvio per improponibilità originaria non coincide con il rigetto o con l'inammissibilità del ricorso e non comporta l'ulteriore contributo unificato previsto per tali esiti.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveGiurisdizione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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