Cassazione Civile, Ordinanza n. 13914/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva proposto ricorso ex art. 696-bis c.p.c. chiedendo la nomina di un consulente tecnico preventivo per determinare l’esatta metratura gestita, con l’obiettivo dichiarato di tentare una conciliazione con l’amministrazione comunale. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario perché la controversia sarebbe devoluta al giudice tributario; il reclamo della società era stato rigettato con condanna alle spese. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 696-bis, 669-septies e 669-quaterdecies c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il provvedimento sul CTU preventivo avesse natura decisoria e fosse quindi impugnabile; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice non avrebbe considerato che l’istanza non mirava a contestare il quantum delle imposte ma a ottenere una stima tecnica per una futura definizione transattiva; 3) violazione degli artt. 37 c.p.c. e 2 d.lgs. 546/1992, per avere il Tribunale declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario.
La decisione
La Corte ha accolto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Ha affermato che i provvedimenti resi nei procedimenti di istruzione preventiva, compresa la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., hanno natura provvisoria e strumentale, non sono decisori e non possono essere impugnati con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; di conseguenza non sono ammissibili neppure questioni di giurisdizione o competenza veicolate con tale mezzo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo ove dovuto.
Norme richiamate
La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è qualificata come procedimento di istruzione preventiva con funzione strumentale e conciliativa; i provvedimenti che lo definiscono non hanno natura decisoria impugnabile ex art. 111 Cost.
Dopo la novella del 2009, la contestazione delle spese di un provvedimento cautelare/provvisorio va fatta nel giudizio di merito oppure in sede esecutiva/oppositiva, non mediante ricorso straordinario per cassazione.
È richiamato nel quadro delle norme sui provvedimenti cautelari e sul relativo regime impugnatorio, ma la Corte esclude l’ammissibilità del ricorso sul punto per la natura non decisoria del provvedimento.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario è escluso per i provvedimenti privi di decisorietà e definitività, come quelli emessi nei procedimenti di istruzione preventiva.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare il limite di impugnabilità posto dalla natura non decisoria del provvedimento.
La questione di giurisdizione non può essere fatta valere in cassazione quando il provvedimento impugnato non è ricorribile ex art. 111 Cost. perché provvisorio e strumentale.
Richiamato per sostenere la giurisdizione tributaria, ma la Corte non entra nel merito della devoluzione della controversia perché il ricorso è inammissibile.
La definizione anticipata dei ricorsi manifestamente inammissibili è compatibile con la partecipazione del consigliere relatore o presidente al collegio; la decisione è resa in conformità alla proposta.
La Corte applica la condanna aggiuntiva per la proposizione del ricorso inammissibile, ritenendo sussistenti i presupposti del caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- I provvedimenti resi nei procedimenti di istruzione preventiva, anche quando siano richiesti ai fini della composizione conciliativa della lite, non hanno natura decisoria e non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
- La non decisorietà e la provvisorietà del provvedimento precludono non solo il ricorso straordinario, ma anche la deduzione in cassazione di questioni di competenza o di giurisdizione relative a quel provvedimento.
- La contestazione delle spese poste a carico della parte nella fase cautelare o di istruzione preventiva va fatta nel giudizio di merito oppure, se non instaurato, nelle sedi esecutive o oppositive, non con impugnazione autonoma in cassazione.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di declaratoria di inammissibilità, può trovare applicazione la condanna alle ulteriori somme ex art. 96, comma 3, c.p.c., ove il caso concreto non presenti ragioni ostative specifiche.
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