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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00688/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato ha chiesto al Tribunale la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, sia stragiudiziale sia giudiziale, in favore del proprio assistito in una causa di risarcimento danni. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda e, nel determinare gli scaglioni tariffari, ha fatto riferimento al valore risultante dalle somme riconosciute nelle decisioni di merito, applicando per il primo grado il D.M. n. 127/2004 e per l'appello il D.M. n. 55/2014. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: ha denunciato, in sintesi, l'erronea individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso, sostenendo che il giudice avesse confuso i criteri valevoli nel rapporto soccombente-vittorioso con quelli propri del rapporto avvocato-cliente; ha dedotto inoltre che il valore andava desunto dalla domanda proposta e non dal decisum o dal residuo disputatum, soprattutto in appello; infine ha censurato l'omessa liquidazione autonoma delle spese stragiudiziali, ritenute dal Tribunale assorbite nell'attività giudiziale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il Tribunale non avesse correttamente applicato i criteri di determinazione del valore della controversia nella liquidazione dei compensi dovuti dal cliente al difensore. Ha ribadito che, nei rapporti avvocato-cliente, il giudice deve verificare se il valore della causa emergente dalle regole processuali sia adeguato oppure manifestamente sproporzionato rispetto all'effettiva attività difensiva svolta; nel caso concreto, il valore rilevante per il primo grado non poteva essere ancorato alla sola somma liquidata dal primo giudice, poiché il successivo accoglimento dell'appello aveva accertato un danno complessivo maggiore, assumendo rilievo l'effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado. Il terzo motivo è stato invece respinto, poiché il Tribunale aveva effettivamente esaminato la domanda relativa alle spese stragiudiziali e l'aveva rigettata ritenendole strumentali e propedeutiche all'attività giudiziale. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione per nuovo esame e nuova liquidazione alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 14 c.p.c.

    nelle cause relative a somme di denaro, il valore della causa si determina in base alla somma indicata dall'attore, che costituisce l'oggetto della domanda

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato, insieme alle norme successive, come criterio processuale per la determinazione del valore della controversia

  • art. 3 L. 13 giugno 1942, n. 794

    invocato dal ricorrente sulla liquidazione delle competenze professionali

  • art. 5 L. 13 giugno 1942, n. 794

    invocato dal ricorrente sulla liquidazione delle competenze professionali

  • art. 9 L. 13 giugno 1942, n. 794

    invocato dal ricorrente sulla liquidazione delle competenze professionali

  • art. 6 D.M. 8 aprile 2004, n. 127

    per la liquidazione a carico del cliente il valore può essere adeguato all'effettivo valore della controversia ove quello processuale risulti manifestamente diverso

  • art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamato nel ricorso tra le norme rilevanti in tema di compensi professionali

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamato nel ricorso tra le norme rilevanti in tema di compensi professionali

  • art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato nel ricorso tra le norme che disciplinano i compensi professionali

  • art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    per i rapporti avvocato-cliente il valore della controversia segue le norme del codice di procedura civile, ma resta possibile l'adeguamento al valore effettivo se quello processuale è manifestamente sproporzionato

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per censurare il modo in cui il giudice di merito ha valutato la domanda e le spese

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'interesse e all'assetto della domanda

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese stragiudiziali

  • art. 1362 c.c.

    richiamato, insieme agli altri criteri interpretativi, per contestare la lettura dell'atto introduttivo e della domanda

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel primo motivo, in connessione con la determinazione del valore e degli effetti della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a base dei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a base dei motivi di ricorso

Massime di principio

  • Nella liquidazione dei compensi professionali a carico del cliente, il valore della controversia va determinato secondo i criteri del codice di procedura civile, ma il giudice deve verificare se il valore risultante sia manifestamente sproporzionato rispetto all'effettiva consistenza dell'attività svolta, potendo adeguare il parametro al valore sostanziale della lite.
  • Il criterio del decisum non esclude quello del disputatum, ma lo integra: nei rapporti tra avvocato e cliente la tariffa deve essere proporzionata all'opera effettivamente prestata e non può risultare avvantaggiata una pretesa manifestamente esagerata rispetto a quanto poi riconosciuto.
  • Quando la sentenza di appello accoglie il gravame e attribuisce un importo maggiore rispetto a quello liquidato in primo grado, ai fini della liquidazione del compenso relativo al primo grado assume rilievo il decisum complessivo risultante dalla decisione di secondo grado, per effetto sostitutivo dell'appello.
  • Le spese stragiudiziali non sono automaticamente dovute in ogni caso: il giudice può ritenerle non autonomamente liquidabili se risultano strumentali e propedeutiche all'attività giudiziale, purché la relativa domanda sia effettivamente esaminata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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