Cassazione Civile, Ordinanza n. 00688/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato ha chiesto al Tribunale la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, sia stragiudiziale sia giudiziale, in favore del proprio assistito in una causa di risarcimento danni. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda e, nel determinare gli scaglioni tariffari, ha fatto riferimento al valore risultante dalle somme riconosciute nelle decisioni di merito, applicando per il primo grado il D.M. n. 127/2004 e per l'appello il D.M. n. 55/2014. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: ha denunciato, in sintesi, l'erronea individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso, sostenendo che il giudice avesse confuso i criteri valevoli nel rapporto soccombente-vittorioso con quelli propri del rapporto avvocato-cliente; ha dedotto inoltre che il valore andava desunto dalla domanda proposta e non dal decisum o dal residuo disputatum, soprattutto in appello; infine ha censurato l'omessa liquidazione autonoma delle spese stragiudiziali, ritenute dal Tribunale assorbite nell'attività giudiziale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il Tribunale non avesse correttamente applicato i criteri di determinazione del valore della controversia nella liquidazione dei compensi dovuti dal cliente al difensore. Ha ribadito che, nei rapporti avvocato-cliente, il giudice deve verificare se il valore della causa emergente dalle regole processuali sia adeguato oppure manifestamente sproporzionato rispetto all'effettiva attività difensiva svolta; nel caso concreto, il valore rilevante per il primo grado non poteva essere ancorato alla sola somma liquidata dal primo giudice, poiché il successivo accoglimento dell'appello aveva accertato un danno complessivo maggiore, assumendo rilievo l'effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado. Il terzo motivo è stato invece respinto, poiché il Tribunale aveva effettivamente esaminato la domanda relativa alle spese stragiudiziali e l'aveva rigettata ritenendole strumentali e propedeutiche all'attività giudiziale. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione per nuovo esame e nuova liquidazione alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
nelle cause relative a somme di denaro, il valore della causa si determina in base alla somma indicata dall'attore, che costituisce l'oggetto della domanda
richiamato, insieme alle norme successive, come criterio processuale per la determinazione del valore della controversia
art. 3 L. 13 giugno 1942, n. 794
invocato dal ricorrente sulla liquidazione delle competenze professionali
art. 5 L. 13 giugno 1942, n. 794
invocato dal ricorrente sulla liquidazione delle competenze professionali
art. 9 L. 13 giugno 1942, n. 794
invocato dal ricorrente sulla liquidazione delle competenze professionali
art. 6 D.M. 8 aprile 2004, n. 127
per la liquidazione a carico del cliente il valore può essere adeguato all'effettivo valore della controversia ove quello processuale risulti manifestamente diverso
art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato nel ricorso tra le norme rilevanti in tema di compensi professionali
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato nel ricorso tra le norme rilevanti in tema di compensi professionali
art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato nel ricorso tra le norme che disciplinano i compensi professionali
art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
per i rapporti avvocato-cliente il valore della controversia segue le norme del codice di procedura civile, ma resta possibile l'adeguamento al valore effettivo se quello processuale è manifestamente sproporzionato
richiamato per censurare il modo in cui il giudice di merito ha valutato la domanda e le spese
richiamato nel secondo motivo in relazione all'interesse e all'assetto della domanda
richiamato per asserita omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese stragiudiziali
richiamato, insieme agli altri criteri interpretativi, per contestare la lettura dell'atto introduttivo e della domanda
richiamato nel primo motivo, in connessione con la determinazione del valore e degli effetti della decisione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a base dei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a base dei motivi di ricorso
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali a carico del cliente, il valore della controversia va determinato secondo i criteri del codice di procedura civile, ma il giudice deve verificare se il valore risultante sia manifestamente sproporzionato rispetto all'effettiva consistenza dell'attività svolta, potendo adeguare il parametro al valore sostanziale della lite.
- Il criterio del decisum non esclude quello del disputatum, ma lo integra: nei rapporti tra avvocato e cliente la tariffa deve essere proporzionata all'opera effettivamente prestata e non può risultare avvantaggiata una pretesa manifestamente esagerata rispetto a quanto poi riconosciuto.
- Quando la sentenza di appello accoglie il gravame e attribuisce un importo maggiore rispetto a quello liquidato in primo grado, ai fini della liquidazione del compenso relativo al primo grado assume rilievo il decisum complessivo risultante dalla decisione di secondo grado, per effetto sostitutivo dell'appello.
- Le spese stragiudiziali non sono automaticamente dovute in ogni caso: il giudice può ritenerle non autonomamente liquidabili se risultano strumentali e propedeutiche all'attività giudiziale, purché la relativa domanda sia effettivamente esaminata.
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