Cassazione Penale, Sentenza n. 45085/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato (circa 4 kg di preziosi sottratti dall'autovettura di Antonio Disperati) articolando tre censure principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la condanna fondato "in via esclusiva" su un unico indizio (un'impronta digitale), contestandone la precisione e richiamando l'esito negativo degli accertamenti di localizzazione UMTS del suo cellulare; 2) errore nel riconoscere la recidiva, posto che due precedenti avrebbero avuto effetti penali estinti (affidamento in prova con successiva dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 47, comma 12, legge n. 354/1975) e dunque non dovrebbero concorrere ai fini dell'art. 106 c.p.; 3) vizio motivazionale e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando insufficiente considerazione dei precedenti remoti, dello scostamento rispetto al minimo edittale e la valutazione sfavorevole della mancata collaborazione e della presunta assenza di segni di ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o carenza di specificità. Sulle censure: 1) la sentenza di merito non ha fondato la condanna sul mero rinvenimento dell'impronta digitale, ma ha motivato che l'impronta era palmare, recente e collocata sulla portiera il cui finestrino era stato rotto per accedere al veicolo, circostanze che legittimano la valutazione di responsabilità; l'assenza del cellulare sul luogo non contrasta logicamente con la presenza dell'imputato e non è idonea a scardinare le conclusioni fondate sull'impronta; 2) la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla recidiva: la causa di estinzione degli effetti penali dedotta dal ricorrente non riguardava i reati per i quali era stato concesso l'affidamento in prova, quindi i precedenti potevano essere valorizzati; inoltre la doglianza nuova sollevata oralmente sulla non applicabilità della recidiva reiterata non è stata proposta adeguatamente nel ricorso e non rientra nella nozione di pena "illegale" che giustificherebbe il sindacato di legittimità; 3) il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato e non manifesta illogicità, per cui non è sindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale
Limita la possibilità di dedurre motivi nuovi in Cassazione; il ricorso è stato ritenuto formulato nei limiti richiesti dall'articolo e le doglianze sopravvenute non adeguatamente dedotte non sono ammesse al sindacato.
art. 47, comma 12, legge n. 354/1975
art. 47, c. 12, I. n. 354/1975
Prevede la dichiarazione di estinzione della pena e degli effetti penali in caso di esito positivo dell'affidamento in prova; la Corte chiarisce che l'estinzione degli effetti penali rileva ai fini dell'esclusione della recidiva solo se riguarda le stesse condanne valutate come precedenti.
Norma relativa alla recidiva: la Corte ricorda che l'estinzione degli effetti penali impedisce di considerare la condanna ai fini della recidiva solo se effettivamente operante rispetto a quelle condanne; nel caso di specie ciò non era accertato.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma sul concordato in appello; richiamata per affermare l'inammissibilità del ricorso che in realtà contesta il riconoscimento della recidiva anziché l'illegalità della pena.
art. 616 codice di procedura penale
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con liquidazione di euro 3.000,00.
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò) Rv. 251689-01
Sez. U, n. 5859/2011, Marcianò, Rv. 251689-01
Giurisprudenza secondo cui l'estinzione della pena che estingue anche gli effetti penali esclude il conteggio della condanna ai fini della recidiva; richiamata ma ritenuta non applicabile nel caso concreto perché l'affidamento non riguardava i reati valutati come precedenti.
Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020 (Bellobuono) Rv. 279788-01
Sez. 1, n. 30403/2020, Bellobuono, Rv. 279788-01
Conferma l'inammissibilità del ricorso che, pur formalmente deducendo l'illegalità della pena, in realtà contesta la valutazione della recidiva; richiamata per motivare l'inammissibilità della doglianza sulla recidiva nel caso in esame.
Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018 (Zidane) Rv. 273392-01
Sez. 6, n. 25273/2018, Zidane, Rv. 273392-01
Analoghe conclusioni a quelle di Bellobuono circa i limiti dell'impugnazione in Cassazione quando si discute, di fatto, la valutazione della recidiva.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008 Rv. 242419
Sez. 6, n. 42688/2008, Rv. 242419
Principio secondo cui la decisione di merito sul diniego delle attenuanti generiche, se non manifestamente illogica, non è sindacabile in Cassazione.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011 (Sermone) Rv. 249163
Sez. 2, n. 3609/2011, Sermone, Rv. 249163
Giurisprudenza che stabilisce come il giudice di merito non debba necessariamente elencare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli per motivare il rifiuto delle attenuanti generiche, ma solo quelli ritenuti decisivi.
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010 (Giovane) Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364/2010, Giovane, Rv. 248244
Conferma il principio secondo cui la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti ha carattere discrezionale e il sindacato in Cassazione è limitato.
Massime di principio
- Una singola prova materiale (es. impronta digitale) può bastare a fondare la responsabilità se collegata in modo logico e motivato all'evento criminoso (es. collocazione sul punto di effrazione e carattere di 'recentità').
- L'assenza di elementi probatori alternativi (es. mancanza del telefono in loco) non invalida automaticamente un elemento indiziario forte; il giudice di merito valuta la coerenza complessiva delle circostanze.
- L'estinzione della pena o degli effetti penali esclude la considerazione della condanna ai fini della recidiva solo se l'estinzione riguarda effettivamente le stesse condanne: va verificato caso per caso la portata dell'estinzione.
- In Cassazione il sindacato sulle valutazioni discrezionali del giudice di merito (es. diniego delle attenuanti generiche) è molto limitato: occorre dimostrare una manifesta illogicità o violazione di legge.
- Motivi sollevati solo in sede orale o non adeguatamente dedotti nel ricorso possono essere non esaminati in Cassazione: è necessario che le doglianze fondamentali siano formulate con specificità nell'atto di impugnazione.
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