Cassazione Penale, Sentenza n. 215/2023 del 09/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio relativo a alcune decine di migliaia di portafogli in materie plastiche, in parte riproducenti un logo riconducibile al marchio PRADA. Le censure principali erano: 1) carenza motivazionale del decreto e dell'ordinanza rispetto all'indicazione delle finalità probatorie concrete perseguite con il sequestro; 2) omessa motivazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti, con mancata valutazione degli elementi difensivi relativi alla titolarità del marchio e alla congruità del valore dichiarato; 3) violazione dell'art. 81 disp. att. c.p.p. per insufficiente descrizione delle cose sequestrate e mancata esplicitazione degli elementi indicativi della contraffazione. I reati contestati erano contrabbando aggravato, evasione IVA all'importazione, falso in atto pubblico e fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter).
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro probatorio e ha disposto la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto. La Corte ha ritenuto che il decreto e la convalida non avessero dato conto specifico, nemmeno in forma concisa, delle finalità probatorie concrete perseguite, in violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite; inoltre ha osservato che il tribunale del riesame non poteva supplire a tale carenza motivazionale integrando di propria iniziativa le finalità, prerogativa del pubblico ministero.
Norme richiamate
artt. 285, 295 comma 2, 293 d.P.R. n. 43 del 1973
Riferite ai reati di contrabbando aggravato contestati; la decisione non entra nel merito della sussistenza fisica del reato ma segnala che anche per sequestri relativi a tali illeciti il decreto deve esplicitare le finalità probatorie.
art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata in relazione all'accusa di evasione dell'IVA all'importazione; la Corte sottolinea l'obbligo motivazionale del decreto di sequestro anche rispetto a esigenze probatorie correlate a reati tributari.
Richiamata in relazione all'accusa di falso in atto pubblico; la sentenza evidenzia che la mera enunciazione del reato nel decreto non sostituisce la specificazione delle finalità probatorie.
Richiamata per la contestazione relativa a beni che usurpano titoli di proprietà industriale; la Corte richiede motivazione concreta sulle finalità probatorie anche quando si tratta di presunta contraffazione.
art. 355 cod. proc. pen. (riesame)
Norma procedurale di riferimento per il riesame del decreto di sequestro; la Corte chiarisce i limiti del sindacato del tribunale del riesame e la necessità che il pubblico ministero individui le finalità probatorie.
art. 81 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per la mancata descrizione compiuta delle cose sequestrate; la Corte riconosce l'importanza di una descrizione adeguata a tutela dei diritti di difesa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U n. 36072/2018 "Botticelli", Sez. U n. 5876/2004 "Ferazzi", Sez. 6 n. 56733/2018 "Macis", Sez. 6 n. 43990/2022 "Meksi", Sez. 2 n. 49536/2019 "Vallese")
La Corte richiama e applica i precedenti che impongono che il decreto di sequestro probatorio indichi, anche brevemente, le finalità probatorie specifiche perseguite; richiama inoltre il principio secondo cui il tribunale del riesame non può integrare di propria iniziativa le finalità del sequestro, prerogativa del pubblico ministero.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, pur se in modo conciso, l'indicazione specifica delle finalità probatorie concrete perseguite con il sequestro; una formulazione generica e replicabile non è sufficiente.
- Se manca tale motivazione, il provvedimento è invalido e la Corte può annullarlo senza rinvio quando non siano sussistenti le condizioni per integrare la motivazione in sede di riesame.
- Il tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del pubblico ministero individuando di propria iniziativa le finalità del sequestro; l'integrazione è prerogativa del pubblico ministero.
- Nelle ipotesi di sequestri di merci sospettate di contraffazione o di reati economici, è importante che il pubblico ministero specifichi quali accertamenti materiali e documentali si intendono compiere e perché sono ritenuti necessari ai fini dell'accertamento del reato.
- La difesa deve sollevare entro il contraddittorio le carenze istruttorie e motivazionali riferite al fumus commissi delicti e alla descrizione degli oggetti sequestrati, poiché tali censure possono determinare l'annullamento del provvedimento.
- Una descrizione dettagliata e indicativa degli elementi di possibile contraffazione nelle cose sequestrate (es. riferimenti a marchi, differenze visive, documentazione fotografica) tutela i diritti di difesa e rafforza la validità del sequestro.
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