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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 215/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio relativo a alcune decine di migliaia di portafogli in materie plastiche, in parte riproducenti un logo riconducibile al marchio PRADA. Le censure principali erano: 1) carenza motivazionale del decreto e dell'ordinanza rispetto all'indicazione delle finalità probatorie concrete perseguite con il sequestro; 2) omessa motivazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti, con mancata valutazione degli elementi difensivi relativi alla titolarità del marchio e alla congruità del valore dichiarato; 3) violazione dell'art. 81 disp. att. c.p.p. per insufficiente descrizione delle cose sequestrate e mancata esplicitazione degli elementi indicativi della contraffazione. I reati contestati erano contrabbando aggravato, evasione IVA all'importazione, falso in atto pubblico e fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter).

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro probatorio e ha disposto la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto. La Corte ha ritenuto che il decreto e la convalida non avessero dato conto specifico, nemmeno in forma concisa, delle finalità probatorie concrete perseguite, in violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite; inoltre ha osservato che il tribunale del riesame non poteva supplire a tale carenza motivazionale integrando di propria iniziativa le finalità, prerogativa del pubblico ministero.

Norme richiamate

  • artt. 285, 295 comma 2, 293 d.P.R. n. 43 del 1973

    Riferite ai reati di contrabbando aggravato contestati; la decisione non entra nel merito della sussistenza fisica del reato ma segnala che anche per sequestri relativi a tali illeciti il decreto deve esplicitare le finalità probatorie.

  • art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata in relazione all'accusa di evasione dell'IVA all'importazione; la Corte sottolinea l'obbligo motivazionale del decreto di sequestro anche rispetto a esigenze probatorie correlate a reati tributari.

  • art. 483 cod. pen.

    Richiamata in relazione all'accusa di falso in atto pubblico; la sentenza evidenzia che la mera enunciazione del reato nel decreto non sostituisce la specificazione delle finalità probatorie.

  • art. 517-ter cod. pen.

    Richiamata per la contestazione relativa a beni che usurpano titoli di proprietà industriale; la Corte richiede motivazione concreta sulle finalità probatorie anche quando si tratta di presunta contraffazione.

  • art. 355 cod. proc. pen. (riesame)

    Norma procedurale di riferimento per il riesame del decreto di sequestro; la Corte chiarisce i limiti del sindacato del tribunale del riesame e la necessità che il pubblico ministero individui le finalità probatorie.

  • art. 81 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per la mancata descrizione compiuta delle cose sequestrate; la Corte riconosce l'importanza di una descrizione adeguata a tutela dei diritti di difesa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U n. 36072/2018 "Botticelli", Sez. U n. 5876/2004 "Ferazzi", Sez. 6 n. 56733/2018 "Macis", Sez. 6 n. 43990/2022 "Meksi", Sez. 2 n. 49536/2019 "Vallese")

    La Corte richiama e applica i precedenti che impongono che il decreto di sequestro probatorio indichi, anche brevemente, le finalità probatorie specifiche perseguite; richiama inoltre il principio secondo cui il tribunale del riesame non può integrare di propria iniziativa le finalità del sequestro, prerogativa del pubblico ministero.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, pur se in modo conciso, l'indicazione specifica delle finalità probatorie concrete perseguite con il sequestro; una formulazione generica e replicabile non è sufficiente.
  • Se manca tale motivazione, il provvedimento è invalido e la Corte può annullarlo senza rinvio quando non siano sussistenti le condizioni per integrare la motivazione in sede di riesame.
  • Il tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del pubblico ministero individuando di propria iniziativa le finalità del sequestro; l'integrazione è prerogativa del pubblico ministero.
  • Nelle ipotesi di sequestri di merci sospettate di contraffazione o di reati economici, è importante che il pubblico ministero specifichi quali accertamenti materiali e documentali si intendono compiere e perché sono ritenuti necessari ai fini dell'accertamento del reato.
  • La difesa deve sollevare entro il contraddittorio le carenze istruttorie e motivazionali riferite al fumus commissi delicti e alla descrizione degli oggetti sequestrati, poiché tali censure possono determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Una descrizione dettagliata e indicativa degli elementi di possibile contraffazione nelle cose sequestrate (es. riferimenti a marchi, differenze visive, documentazione fotografica) tutela i diritti di difesa e rafforza la validità del sequestro.

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