Cassazione Penale, Sentenza n. 221/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile di plurimi reati di false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). Deduce due censure: 1) violazione di legge per errata applicazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la prescrizione era maturata prima della sentenza d'appello; 2) inosservanza di norme processuali con riferimento all'applicazione della continuazione e all'omessa individuazione della violazione piu grave su cui operare l'aumento della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: per due episodi (11 febbraio 2013 e 25 aprile 2013) la prescrizione era maturata prima della sentenza di secondo grado (tenuto conto anche dei 64 giorni di sospensione disposti dal d.l. n.18/2020) e ha annullato senza rinvio le condanne relative a quei fatti. Il secondo motivo è stato respinto: la corte territoriale aveva correttamente determinato la pena e gli aumenti per continuazione, ritenendo irrilevante l'individuazione di una violazione piu grave in presenza di identita del titolo e della gravita dei reati. Per la restante contestazione (fatto del febbraio 2014) la dichiarazione di prescrizione e la revisione della pena non sono state ammesse. La sentenza e stata annullata, senza rinvio, limitatamente ai due episodi prescritti; la determinazione del trattamento sanzionatorio e stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena.
Norme richiamate
Norma che punisce le false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale in ordine all'identita personale; e' il titolo di reato attribuito al ricorrente.
Termine massimo della pena detentiva per i reati in questione (anni sette e mesi sei) utilizzato per valutare la decorrenza della prescrizione rispetto alla data della sentenza di secondo grado.
Ha disposto la sospensione di termini processuali per 64 giorni; tale sospensione e stata computata nel calcolo della prescrizione.
Impone al giudice l'obbligo di declarare immediatamente determinate cause di non punibilita; la Cassazione sottolinea l'obbligo del giudice di merito di rilevare d'ufficio la prescrizione quando ricorre.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e comma 3
Consente la censura in Cassazione per inosservanza o errata applicazione della legge penale; la Corte dichiara ammissibile il ricorso anche se la prescrizione non era stata eccepita in appello, e ricorda che la mancata deduzione in appello non preclude l'esame in Cassazione quando si tratta di cause di non punibilita obbligatorie.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato e maturata prima della sentenza d'appello, la Cassazione puo rilevarla e dichiararla anche se la parte non l'ha eccepita nel grado di merito; il ricorso e ammissibile per violazione di legge.
- Il giudice di merito ha obbligo ex art.129 c.p.p. di rilevare e dichiarare d'ufficio determinate cause di non punibilita (come la prescrizione); la mancata declaratoria configura palese violazione di legge correggibile in Cassazione.
- Nel calcolo della prescrizione vanno computate anche le sospensioni straordinarie (es. quelle previste dal d.l. n.18/2020), per valutare se il termine e decorso prima della sentenza di secondo grado.
- In caso di piu reati collegati dalla continuazione, la Cassazione puo annullare singoli capi per prescrizione senza che cio implichi automaticamente il riesame di altri capi per i quali si e formato il giudicato parziale; l'ammissibilita di un motivo per un reato non estende automaticamente il rapporto processuale agli altri reati.
- Quando i reati oggetto di continuazione sono dello stesso titolo e di identica gravita, l'individuazione della violazione piu grave puo risultare irrilevante ai fini dell'aumento per continuazione; il giudice deve comunque motivare la determinazione della pena e degli eventuali aumenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 215/2023 del 09/01/2023
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 217/2023 del 09/01/2023
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 218/2023 del 09/01/2023
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 219/2023 del 09/01/2023
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 220/2023 del 09/01/2023
- Sentenza penale · 9 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 223/2023 del 09/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →