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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 219/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva respinto il riesame avverso gli arresti domiciliari disposti dal GIP. Il ricorso articolava due motivi principali: (1) censura relativa alla presunta assenza di gravi indizi in ordine al reato di estorsione (si deduceva che la presenza della ricorrente nella pizzeria della persona offesa fosse giustificata dal festeggiamento del compleanno, che il mancato pagamento delle pizze era spiegabile con rapporti pregressi tra la vittima e il compagno, e che mancavano elementi che dimostrassero richieste intimidatorie o un contributo materiale o morale della donna alle condotte estorsive); (2) censura relativa alla presunta assenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (si contestava che la percezione settimanale di somme di denaro, circa 100-150 euro, da parte di un indiziato di spaccio non dimostrasse la consapevolezza della provenienza illecita del denaro e che, al più, la condotta potesse configgere come favoreggiamento del compagno). Il ricorso sollevava altresì vizi di motivazione in base all'art. 606 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure prive della specificità richiesta in sede di legittimità e aventi per oggetto una mera diversa valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede. Quanto all'estorsione, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale fondata sulle intercettazioni e sugli scambi di messaggi (presenze ripetute presso la pizzeria, comunicazioni con il compagno, messaggi intimidatori inviati su richiesta). Quanto alla partecipazione all'associazione per il narcotraffico, la Corte ha confermato la valutazione coordinata di molteplici elementi (versamenti periodici, intermediazioni, conversazioni con soggetti riconducibili al clan "Romano-Coffa", partecipazione a conversazioni su ritorsioni e gestione di piazze di spaccio) idonei a fondare i gravi indizi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata come norma procedurale nella fase di riesame/impugnazione; utilizzata nel contesto di deduzioni sulla valutazione degli elementi probatori

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione e alla disciplina probatoria nel riesame delle misure cautelari

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di estorsione richiamata come oggetto del giudizio sui gravi indizi

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sostanziale del codice penale citata nel contesto delle accuse (reati connessi o richiamati nella motivazione)

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di tipizzazione dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure non avessero la specificità richiesta per essere esaminate in sede di legittimità

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Citato nella prospettazione difensiva relativa alle regole di valutazione probatoria e ai limiti dell'impugnazione sulle misure cautelari

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamate nel quadro delle norme sul traffico di sostanze stupefacenti e sulla rilevanza penale delle condotte connesse al narcotraffico

Massime di principio

  • In sede di legittimità contro provvedimenti cautelari il giudice verifica primariamente la correttezza giuridica e la non manifesta illogicità della motivazione: un’interpretazione alternativa delle prove, senza indicare vizi specifici di motivazione o violazioni di legge, è in genere insufficiente all’ammissibilità del ricorso.
  • Le censure devono essere specifiche e ricondotte alle fattispecie previste dall'art. 606 c.p.p.; lamentele generiche che prospettano una diversa lettura delle intercettazioni o delle risultanze non passano al vaglio della Cassazione.
  • Elementi anche 'conomici' ripetuti nel tempo (versamenti periodici, riscossioni delegate, comunicazioni ricorrenti) possono, se coordinati con altre risultanze (conversazioni, legami con soggetti indicati come gestori di piazze di spaccio, attività di intermediazione), costituire fondamento per ritenere sussistenti gravi indizi di partecipazione ad associazione di narcotrafficanti.
  • La presenza reiterata in un luogo, i messaggi scambiati e la capacità di fungere da intermediaria sono indizi che, considerati nel loro complesso, possono giustificare l'applicazione di misure cautelari quando non vi sia una spiegazione concreta che li configuri come fatti isolati e innocui.
  • Per contestare proficuamente l'esistenza dei gravi indizi è utile dimostrare omissioni, contraddizioni manifeste o errori logico-giuridici nella motivazione giudiziale (omissione di fatti decisivi, incoerenze palesi), e non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione narrativa.
  • In presenza di profili di colpa nella stratificazione di motivi giudicati infondati o manifestamente inconsistenti, il giudice di legittimità può anche irrogare sanzioni pecuniarie per la parte ricorrente.

Testo integrale

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