Cassazione Penale, Sentenza n. 217/2023 del 09/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha disposto il ripristino della custodia in carcere, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.). Contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e l'indispensabilità della custodia in carcere, denunciando: assenza di indicazione di condotte specifiche a suo carico; uso illegittimo della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; omissione nella valutazione del lungo periodo di detenzione precedente (2014-2021), del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Pescara del 22/10/2021 (libertà vigilata) e dell'attività lavorativa svolta; mancata valutazione di adeguatezza e proporzionalità rispetto agli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico). Il reato contestato è la partecipazione, in qualità di capo, ad un'associazione finalizzata al narcotraffico con l'aggravante di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Lecce abbia fornito motivazione articolata e adeguata sulle esigenze cautelari: ha considerato la natura del reato (capo di un'associazione per narcotraffico finalizzata ad agevolare un'associazione mafiosa), la non eccessiva lontananza temporale dei fatti (contestati a luglio 2019), la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., nonché la situazione processuale e probatoria (condanne pregresse come "storico capomafia" e indizi di continuazione del ruolo di vertice anche dal carcere, secondo dichiarazioni di collaboratori). La Corte ha ritenuto che la combinazione di questi elementi integri motivi concreti per ritenere attuali le esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, e ha osservato che il ricorrente non ha indicato fatti nuovi e rilevanti tali da escludere tale esigenza. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma menzionata per indicare che il GIP aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari: in sede di appello cautelare il Tribunale ha ripristinato la custodia in carcere ai sensi delle valutazioni cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della sola misura carceraria per talune ipotesi di reato (utilizzata dal Tribunale unitamente a elementi concreti per ritenere attuale la pericolosità)
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate come criterio di impugnazione in cassazione (vizi in motivazione e violazione di legge) per il motivo formulato dal ricorrente
Massime di principio
- La presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere combinata con elementi concreti (ruolo apicale, condanne pregresse, dichiarazioni di collaboratori, natura del reato) per ritenere attuali le esigenze cautelari e giustificare la custodia in carcere.
- La mera lunga detenzione pregressa o provvedimenti che attestino attenuazione della pericolosità non escludono automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari se sussistono elementi aggiornati che indichino persistenza di un ruolo criminoso.
- Per superare la presunzione e ottenere misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) il difensore deve indicare fatti nuovi e oggettivamente rilevanti che dimostrino la perdita dell'attualità della pericolosità (es. prova di cessazione del ruolo, reassorbimento di influssi criminali, cambiamenti concreti e verificabili).
- La valutazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare deve essere esplicitamente motivata dal giudice, ma una motivazione che colleghi la natura del reato, il ruolo del imputato e gli elementi di prova può essere ritenuta sufficiente a giustificare la custodia in carcere.
- Il luogo degli arresti domiciliari lontano dai luoghi dei fatti non basta, di per sé, a escludere la pericolosità o l'insufficienza della misura meno afflittiva quando il ruolo direttivo può essere esercitato anche dall'interno dell'abitazione.
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